IN POCHE PAROLE…

Alle concessioni di servizi, anche sotto soglia, si applicano i principi stabiliti in materia di appalti pubblici, in particolare  il principio di imparzialità e la parità di trattamento.


Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sentenza 17 novembre 2022, n. 410Pres. Panzironi- Est. Colagrande

Alle concessioni di servizi, anche sotto soglia, si applicano i principi stabiliti in materia di appalti pubblici ai sensi del comma 2,dell’art. 165 del codice dei contratti pubblici.

Vìola il principio di imparzialità la stazione appaltante che non menziona nella lettera di invito i punteggi da attribuire alle offerte, ma li introduce,  per la prima volta, nel verbale di comparazione delle offerte già conosciute dai membri del seggio di gara.

Non rispetta il principio di parità di trattamento la stazione appaltante che stabilisce i criteri di valutazione ad offerte già note, pervenutele via email in allegato non crittografato e immediatamente consultabili al momento della ricezione.


A margine

Il casoUn’impresa propone ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione di una concessione di un servizio di installazione di distributori automatici di bevande e snack presso un Convitto, mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, affermando che la stazione appaltante, pur potendo procedere all’affidamento diretto del servizio perché di valore inferiore a € 40.000, ha deciso di chiedere ad operatori preventivamente selezionati di presentare la loro offerta, avviando così una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 e retta dai principi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016.

Per il ricorrente, i principi sarebbero violati perché l’amministrazione avrebbe valorizzato, ai fini dell’aggiudicazione, l’importo del canone di concessione che la controinteressata ha offerto con separata nota, modificando la precedente offerta che indicava un importo inferiore.

Inoltre la stazione appaltante avrebbe stabilito i criteri di selezione non nella lettera invito ma solo dopo aver ricevuto e conosciuto le offerte delle imprese aderenti.

La sentenza

Il Tar annulla l’aggiudicazione ricordando che il contratto in oggetto è una concessione di servizi cui si applicano i principi stabiliti in materia di appalti pubblici, ai sensi del comma 2 dell’art. 165 del D.lgs. n. 50/2016.

Proprio il rinvio ai principi in materia di criteri di aggiudicazione è rilevante ai fini del decidere. Infatti il principio codificato dal comma 2 dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016, prevede che la stazione appaltante può stabilire regole più stringenti di quelle previste dalla legge per l’affidamento dei contratti pubblici sottosoglia.

Pertanto, l’amministrazione quando si determina a consultare più operatori per l’affidamento di contratti, ancorché di importo inferiore a € 40.000, avvia pur sempre una procedura di gara.

Nel caso in esame non è certo rispettoso del principio di parità di trattamento l’operato della stazione appaltante che ha stabilito i criteri di valutazione ad offerte già note, pervenutele via email in allegato non crittografato e immediatamente consultabile al momento della ricezione, come riconosciuto espressamente dalla parte resistente.

Inoltre il principio di imparzialità che governa l’operato della pubblica amministrazione esige che i criteri che l’amministrazione decide di applicare per scegliere il candidato o l’offerta migliore siano preventivamente stabiliti a garanzia del buon andamento.

La regola è stata accolta dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 applicabile a tutti i contratti pubblici, ivi comprese le concessioni di servizi in virtù del rinvio posto dall’art. 164.

Nella vicenda tuttavia, i criteri applicati dalla stazione appaltante per attribuire i punteggi alle offerte non sono menzionati nella lettera di invito, ma appaiono per la prima volta nel verbale di comparazione delle offerte già conosciute dai membri del seggio di gara.

Infine risulta violato anche il principio di immodificabilità dell’offerta  funzionale a garantire la par condicio fra i concorrenti poiché la controinteressata aveva offerto un canone di € 3.500 che ha successivamente integrato fino a € 5.000 con separata nota.

Concessioni di servizi  – Secondo il comma 2 dell’art. 165 del D.lgs. n. 50/2016: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.


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