Il Sindaco, in applicazione di una disposizione dello Statuto del Comune, può attribuire al Segretario Generale funzioni dirigenziali in materia di contratti, cui consegue senz’altro, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. a) TUEL, anche la presidenza delle commissioni di gara.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 luglio 2020, n. 4855, Presidente Barra Caracciolo, Estensore Rotondano

A margine

In seguito all’annullamento di una gara per “l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica e sociale a ridotto impatto ambientale” ad opera della sentenza del Tar Lombardia 2903/2018, vari concorrenti utilmente classificati nella graduatoria finale, che puntano a ottenere l’aggiudicazione, si appellano al Consiglio di Stato.

Tra questi, un concorrente afferma, con ricorso incidentale, l’illegittimità della nomina della commissione giudicatrice con travolgimento di tutti gli atti conseguenti, perché presieduta dal segretario comunale in assenza di un’espressa previsione dello Statuto Comunale.

La sentenza

Il collegio respinge il ricorso evidenziando che la sentenza appellata è immune da critiche laddove ha disatteso l’assunto in ordine all’impossibilità per il Segretario Generale del Comune di far parte di una Commissione di gara, in assenza di un’espressa previsione dello Statuto.

È dirimente sul punto osservare che il Sindaco, in applicazione di una disposizione dello Statuto ha attribuito al Segretario Generale funzioni dirigenziali in materia di contratti, cui consegue senz’altro, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. a) TUEL, anche la presidenza delle commissioni di gara. Ben poteva dunque il Segretario Generale, dotato di professionalità insita nella stessa funzione espletata, essere nominato (dalla CUC) presidente della Commissione di gara. Tali conclusioni non sono scalfite poi dalla produzione documentale della ricorrente volte a dimostrare che responsabile del settore contratti sarebbe un funzionario diverso dal Segretario comunale: si tratta, infatti, dell’organigramma comunale estratto dal sito web del Comune alcuni mesi dopo l’adozione del provvedimento di nomina della Commissione e, pertanto, di documento inidoneo a superare l’attribuzione sindacale delle funzioni dirigenziali in materia di contratti al Segretario generale considerato altresì che, come bene rileva la sentenza impugnata, quel documento neppure specifica da quando tale incarico ad altro funzionario ha avuto inizio.

Né miglior sorte spetta alle doglianze inerenti ad un presunto difetto di competenza tecnica in capo ad altro membro della Commissione, in quanto Direttore didattico presso le scuole di un’istituzione scolastica comunale. Non pare infatti dubitabile che detto commissario, in quanto Dirigente scolastico, fosse provvisto di una concreta esperienza nel settore, quanto meno con riferimento ai profili organizzativi del servizio di refezione scolastica. Pertanto, in disparte ogni valutazione sul grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto e delle valutazioni che nello specifico i commissari sono chiamati ad operare, risultano corrette le statuizioni di prime cure dove hanno ritenuto che sia il Segretario Generale, sia il Direttore Didattico di una scuola destinataria del servizio sono adeguatamente competenti: e comunque, la competenza della Commissione va valutata nel suo complesso e non riguardo ai singoli componenti considerati, e i tre commissari designati dalla CUC offrivano competenza ed esperienza in materia tecnico amministrativa, di organizzazione scolastica e di scienza dell’alimentazione (il commissario esterno), così da assicurare la selezione dell’offerta più rispondente alle esigenze della stazione appaltante in base alle caratteristiche individuate dalla legge di gara.

Pertanto l’appello incidentale è respinto.

di Simonetta Fabris


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