La circostanza che il corriere incaricato della consegna abbia inserito il plico contente l’offerta dell’operatore economico in un’ulteriore busta non ha alcun rilievo circa le modalità di presentazione dell’offerta essendo onere della stazione appaltante aprire la busta in esame e recapitare il plico presso l’ufficio interessato, a maggior ragione ove il corriere abbia indicato sull’esterno l’ufficio di destinazione.
Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, sez. V, sentenza 6 febbraio 2017, n. 507, Presidente Saltelli, Estensore Lotti
A margine
Nella vicenda, una ditta appella la sentenza del Tar Torino, sez. II, n. 155/2016, con cui il giudice di primo grado, su ricorso di altra impresa interessata, annulla l’aggiudicazione a suo favore della gara per l’affidamento della “manutenzione straordinaria sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” indetta da un Comune.
Il tutto sul presupposto che l’appellante non poteva essere ammessa alla procedura poiché il ritardo nella corretta protocollazione della sua offerta era imputabile all’omessa indicazione, da parte della stessa ditta, dell’oggetto della gara sulla busta esterna e tale adempimento era prescritto a pena d’esclusione dal bando.
Il Consiglio di Stato ricorda che il plico in esame è giunto in tempo utile al Comune, essendo accertata l’effettiva consegna dello stesso al Protocollo Generale tramite corriere. Il plico è stato tuttavia erroneamente registrato nella categoria “Raccomandate” e protocollato dal Servizio Appalti solo successivamente alla scadenza del termine indicato dal bando. Pertanto, il Comune ha inizialmente disposto l’esclusione dell’appellante per tardività della sua domanda correggendo poco dopo la propria determinazione in seguito all’accertamento dell’effettiva consegna in tempo utile. Prima del pronunciamento del Tar, l’odierna ricorrente risultava quindi essere la migliore offerente.
A fronte di tali circostanze, contrariamente al giudice di primo grado, i giudici di Palazzo Spada ritengono che nessun ritardo nella presentazione dell’offerta può essere imputato alla ricorrente in quanto il suo plico risultava sigillato e riportava all’esterno la corretta indicazione della gara, a nulla rilevando l’ulteriore busta di plastica in cui era stato a sua volta inserito dal corriere.
Più in particolare, l’inserimento in tale ulteriore busta non rileva sulle modalità di presentazione dell’offerta perché attiene unicamente al “recapito del plico” presso la stazione appaltante, essendo onere di quest’ultima aprire la busta di plastica e recapitare il plico presso l’ufficio competente, a maggior ragione nel caso di specie, ove il corriere aveva indicato sull’esterno l’ufficio di destinazione (Appalti).
La vicenda non concerne nemmeno un’irregolarità relativa alla chiusura del plico tale da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte in quanto in nessun atto di gara si rilevano anomalie circa la custodia o la sigillatura della busta.
E’ pertanto insussistente la violazione formale dell’art. 46, c. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006 contestata in giudizio dall’impressa controinteressata in quanto non è rilevabile alcuna ipotesi di non integrità del plico, né altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi.
Alla luce delle predette argomentazioni l’appello è accolto ed è respinto il ricorso di primo grado.
di Simonetta Fabris