IN POCHE PAROLE….

Nella procedura per l’affidamento di un contratto di sponsorizzazione, la base di gara va commisurata all’effettivo valore del ritorno pubblicitario e di immagine garantito allo sponsor.


Tar Lombardia, Milano, sez. I, sentenza 1° aprile 2022, n. 734 – Pres. Giordano, Est. Gatti


E’ illegittimo determinare nei contratti di sponsorizzazione c.d. “tecnica” l’importo a base di gara commisurandolo esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare, in modo del tutto disancorato dall’effettivo valore della controprestazione.

In questi contratti, la base di gara va commisurata all’effettivo valore del ritorno pubblicitario e di immagine garantito allo sponsor.

La mancata partecipazione alla gara da parte dei ricorrenti non non osta alla presentazione del ricorso.

A margine

Alcune imprese attive nel settore della pubblicità esterna che non hanno presentato domanda di partecipazione, ricorrono per l’annullamento dell’avviso con cui un Comune ha dato avvio ad una procedura per la ricerca di uno “sponsor” con cui negoziare una proposta precedentemente pervenuta ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di n. 70 servizi igienici pubblici automatizzati nonché contro l’aggiudicazione eventualmente intervenuta.

La sentenza

Il giudice premette che, sulla base di quanto indicato nell’Avviso di avvio della procedura di ricerca dello sponsor, spettano allo sponsor selezionato: la progettazione definitiva/esecutiva (€ 56.000,00); la fornitura di servizi igienici automatizzati (€3.500.000,00); la posa in opera e allacciamento sottoservizi e sistemazione aree esterne (€ 644.000,00); la gestione del servizio e manutenzione dei servizi igienici automatizzati (€ 10.208.000,00).

Quale controprestazione, il Comune garantisce allo Sponsor un ritorno di immagine, mediante l’utilizzo/sfruttamento di n. 97 impianti pubblicitari individuati nell’Avviso, per l’intera durata del contratto (18 anni).

Il Collegio accoglie il ricorso ritenendo illegittima, nell’ambito della procedura di sponsorizzazione, la determinazione dell’importo a base di gara commisurato esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare e del tutto disancorato dall’effettivo valore della controprestazione (C.S., Sez. V, 4.11.2019, n. 7502), come ha invece avuto luogo nel caso di specie.

Anche ANAC, delibera n. 625 del 7.6.2017 , ha previsto che “nelle sponsorizzazioni, l’importo di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da indicare nell’avviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non deve essere automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dall’abbinamento del nome o del marchio d’impresa agli interventi da realizzare”.

L’omessa quantificazione del valore della controprestazione non rappresenta una lacuna meramente formale, riflettendosi infatti sul principio di buona amministrazione, avendo potenzialmente esposto il Comune al rischio di concedere allo sponsor un’utilità superiore a quella acquisita, e sulla par condicio, non avendo consentito l’utilizzo di un criterio di scelta del contraente che valorizzi la gestione degli impianti pubblicitari, e cioè spazi pubblici affidati mediante concessione, al fine del loro sfruttamento economico, che anche in base a quanto disposto dall’art. 167 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, presuppone l’indicazione del loro “valore stimato”.

In contrario non rileva il documento prodotto dal Comune, essendo un documento formato nel corso del giudizio, e non confluito nell’istruttoria preordinata all’emanazione dell’Avviso, come invece avrebbe dovuto.

Malgrado le ricorrenti non abbiano presentato domanda di partecipazione all’Avviso, avendo tuttavia contestato in radice la stessa natura della procedura impugnata, per non quantificare la controprestazione offerta allo sponsor, per giurisprudenza costante, tale onere si sarebbe risolto in un’inutile adempimento formale (C.S., Sez. V, 25.11.2019, n. 8014).


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