Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione sul criterio da adottare nel caso di discordanza marginale fra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, se il bando di gara nulla dispone al riguardo.

Ciò in quanto nell’ambito del codice degli appalti e del regolamento di esecuzione non si rinvengono norme di portata generale per la risoluzione della questione e sull’argomento  si sono formati contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 11 maggio 2015, n. 932 Pres. De Lipsis, Est. Anastasi

Il fatto

La questione su cui il C.G.A.R.S. si è pronunciato con il deferimento all’Adunanza plenaria riguarda il criterio da adottare nel caso in cui vi sia una discordanza  insanabile  fra offerta in cifre e offerta in lettere, in quanto non è possibile, per la marginalità dell’errore, riconoscere con sicurezza quale delle due diverse indicazioni sia corretta, e la lex specialis di gara nulla disponga sul punto.

Nella fattispecie la Commissione di gara aveva applicato in via analogica l’art. 119 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti n. 207 del 2010, che, nel disciplinare il caso dell’aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, prevede, in caso di discordanza dei prezzi unitari offerti, la prevalenza del prezzo indicato in lettere. Mentre  il TAR Sicilia, sez. I, con la sentenza 17 ottobre 2014 n. 2454, aveva ritenuto, al contrario,  di dovere applicare l’art. 72 r.d. n. 827/1924, secondo il quale, in caso di discordanza, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.

L’ordinanza

Con l’ordinanza annotata, il Consiglio Giustizia Sicilia rimette all’Adunanza Plenaria la decisione sulla suddetta questione. Dopo avere precisato che nella fattispecie la discordanza fra ribasso in lettere e in cifre è obiettivamente marginale e, di conseguenza, non è dato a priori riconoscere con sicurezza quale delle due diverse indicazioni sia frutto di errore, il C.G.A.R.S. ricorda che l’ordinamento di settore della contrattualistica pubblica contiene due norme, diversamente orientate, alle quali sembra possibile fare riferimento:

– l’art. 72 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) che,  nel disciplinare il procedimento di asta pubblica, prevede la preferenza  per l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione;

– l’art. 119 del  Regolamento di esecuzione del codice degli appalti (D.P.R. n. 207 del 2010), secondo cui, per la fattispecie dell’aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, è da preferire in caso di discordanza il ribasso percentuale indicato in lettere.

Annotazione a margine

Il Giudice di appello ricorda, innanzitutto, che in linea generale la giurisprudenza appare consolidata nell’affermare che non necessita alcun criterio di risoluzione ove il contrasto  tra ribasso in cifre e in lettere sia dovuto ad errore materiale facilmente riconoscibile, dovendosi in tal caso dare rilievo a quegli elementi di valutazione diretti ed univoci che consentano di riconoscere (art. 1431 cod. civ.) l’errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l’offerente e di emendarlo, dando così prevalenza al valore effettivo dell’offerta.

Nel caso, invece, di errore marginale  e non riconoscibile, e in mancanza di indicazioni al riguardo da parte della legge di gara, si sono formati due differenti orientamenti:

– il primo secondo cui la prevalenza dell’offerta in lettere si configura come clausola di chiusura volta a prevenire eventuali contestazioni circa l’effettiva volontà della parte privata e a risolvere, nel rispetto dei fondamentali canoni di certezza e trasparenza delle operazioni di affidamento degli appalti di lavori pubblici, ogni incertezza nell’ipotesi di discordanze tra le diverse componenti dell’offerta (cfr. C.G.A.R.S. n. 884 del 2007, IV Sez. n. 4104 del 2009, V Sez. n. 5095 del 2011 e III Sez. n. 4873 del 2013, TAR Sicilia, sez I, sentenza  n. 2454 del 2014 appellata);

– l’altro, nel senso della specialità della regola dettata dall’art. 119 ( e cioè della sua attinenza al solo caso dell’offerta a prezzi unitari) e invece della generale applicabilità della diversa regola sancita dall’art. 72 del Regolamento di contabilità. ( cfr. C.G.A.R.S. n. 511 del 2014).

Fra i due orientamenti,  il TAR Palermo, con la sentenza appellata al Consiglio Giustizia Sicilia, abbraccia il primo sulla prevalenza, nei casi di insanabile discrasia, dell’offerta in lettere, in quanto “nello scrivere per esteso un numero, si presti maggior attenzione alla dichiarazione offerta di talché, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, è il numero indicato in lettere e non quello indicato in cifre, che dovrebbe corrispondere alla reale volontà del dichiarante”. E precisa, però, che le due disposizioni coesistono in quanto hanno un ambito di applicazione diverso: l’una, l’art. 119, generale, quando si tratti di contratti pubblici soggetti alla disciplina del codice; l’altra, l’art. 72, non abrogato dal codice degli appalti, per le sole procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la stipula di contratti passivi (locazioni,/vendite).

Favorevole al secondo orientamento è, invece, l’A.N.AC., seondo cui, in caso di discordanza insanabile, trova applicazione l’art. 72, secondo comma, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, disposizione non  abrogata, neanche implicitamente, con l’entrata in vigore del codice degli appalti, e non  l’art. 119 del regolamento di esecuzione degli appalti applicabile  solo come deroga alla regola generale nell’ipotesi espressamente consideratta dalla stessa disposizione di gare indette con il criterio dell’offerta di prezzi unitari (ANAC, parere n. 104 del 21 maggio 2014).

La palla passa ora all’Adunanza Plenaria

Giuseppe Panassidi


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