L’art. 5, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, deve essere interpretato nel senso che nella procedura di aggiudicazione di un appalto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, deve ritenersi applicabile l’art. 4, par. 7, dello stesso Regolamento sulla limitazione del ricorso al subappalto (commisurata in funzione dei chilometri tabellari).
Corte giust. comm. UE, sez. IV, 27 ottobre 2016, causa-c-292-15, presidente di sezione T. von Danwitz, avvocato generale E. Sharpston
Nella vicenda un’impresa operante nel settore del trasporto pubblico di passeggeri, avendo partecipato alla gara per l’aggiudicazione di un appalto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, contesta la legittimità di un bando che prevede limiti al ricorso al subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 4, par. 7, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ammettendolo nei soli limiti del 30%.
L’impresa ricorrente, in particolare, lamenta la violazione della direttiva n. 18/2004 che, all’art. 25, non contempla una siffatta limitazione. Pertanto, trattandosi di affidamento di un appalto di servizi di trasporto e non di una concessione, deve trovare applicazione la predetta direttiva n. 18, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
La Corte di Giustizia, adita in sede di rinvio pregiudiziale, non accoglie tale prospettazione e giunge a conclusioni opposte facendo applicazione del criterio di specialità, affermando in particolare che l’art. 5, par. 1, del Regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, l’art. 4, par. 7, di tale Regolamento, laddove prevede limitazioni al subappalto, resta applicabile, in quanto norma speciale rispetto all’art. 25 della direttiva n. 18/2004 sulla quale è destinato a prevalere in quanto lex specialis.
Ad avviso della Corte, la natura di appalto dell’affidamento ed il suo assoggettamento alla disciplina di cui alla direttiva n. 18/2004 non vale a neutralizzare l’applicabilità della disciplina restrittiva del subappalto contenuta nell’art. 4, par. 7, considerato che l’applicabilità di tale norma, a differenza di altre ivi espressamente menzionate, non viene, in siffatte ipotesi, esclusa dall’art. 5, par. 1 del Regolamento n. 1370/2007, sicché la natura speciale del Regolamento n. 1370/2007, recante la disciplina dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, deve prevalere sulla direttiva n. 18/2004 che ha invece portata generale.
In merito ad una ulteriore questione interpretativa posta dal giudice nazionale sulla compatibilità con l’art. 4, par. 7 del Regolamento n. 1370/2007 del vincolo di esecuzione diretta da parte del gestore affidatario del servizio, nella misura del 70%, prevista dal bando, la Corte di Giustizia si esprime affermativamente ritenendo che il regolamento in questione abbia conferito alle autorità competenti un ampio potere discrezionale che può spingersi sino a vietare il subappalto per una percentuale rilevante del servizio, precisando al contempo che solo nel caso in cui il contratto di servizio pubblico comprenda allo stesso tempo la progettazione, la costruzione e la gestione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri è possibile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, terza frase, di tale Regolamento, il subappalto integrale per la gestione di tali servizi.
di Simonetta Fabris