Al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, c. 5, dPR n. 207/2010.
Consiglio di Stato, sez, V, sentenza 8 marzo 2017 n. 1091, Presidente Caringella, Estensore Giovagnoli
A margine
Nella vicenda, una società chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, in favore di un’ATI composta da due imprese, dell’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza scuole e realizzazione Cittadella Scolastica” deducendo che la mandante dell’ATI non sarebbe stata in possesso, per tutta la durata della gara, dell’attestazione SOA richiesta dal bando.
Con la sentenza n. 1913/2016, il Tar Campania respinge il ricorso.
La società ricorrente si appella dunque al Consiglio di Stato che respinge a sua volta il ricorso.
In particolare, secondo il collegio, l’assunto volto a sostenere che la mandante dell’ATI avrebbe perso l’attestazione SOA per le categorie OG1 e OG3 risulta smentito dalla circostanza che la stessa, ha presentato domanda di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della precedente attestazione, così come richiesto dall’art. 76, c. 5, del dPR n. 207/2010, determinando l’ultravigenza dell’attestazione SOA, con conseguente possibilità di partecipare alla gara anche in pendenza del procedimento di rinnovo.
Infatti, dai documenti depositati, risulta chiaramente che la mandante ha tempestivamente avviato con una SOA il procedimento per rinnovare l’attestazione quinquennale in suo possesso di prossima scadenza, ottenendo il rilascio della nuova attestazione prima della stipulazione del contratto con la stazione appaltante, data entro la quale doveva comunque sussistere la nuova attestazione.
In proposito, il giudice di secondo grado richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, c. 5, dPR. n. 207/2010 (Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27).
La norma innanzi richiamata è volta ad evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese, in modo che la posizione del concorrente che, prima della scadenza dell’attestazione, si sia tempestivamente e diligentemente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione, non può essere penalizzata con l’esclusione dalle gare pubbliche, in applicazione del principio del favor partecipationis. Il tutto, tenuto conto dell’efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all’esito positivo della domanda di rinnovo, sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contrato di appalto.
Il rilascio di una nuova attestazione SOA, infatti, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da una data ad un’altra, ma anche che l’impresa non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente e che li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità.
Pertanto, non assume valore la circostanza valorizzata dall’appellante secondo cui la SOA ha rilasciato, prima dell’aggiudicazione, un attestato nel quale non erano menzionate le categorie di qualificazione richieste dall’appalto in esame (OG1 e OG3), perché risulta dirimente il fatto che successivamente, conclusasi l’istruttoria, il rinnovo è avvenuto anche per le altre due categorie oggetto di contestazione.