L’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 rende pacificamente obbligatoria l’immediata dichiarazione dei costi della sicurezza già in sede di predisposizione dell’offerta economica.
Tar Molise, sez. I, sentenza 9 dicembre 2016 n. 513, Presidente Ciliberti, Estensore Monteferrante
A margine
Nella vicenda, una società impugna, davanti al Tar, il provvedimento di esclusione da una gara svolta sul MEPA per l’aggiudicazione di un servizio, per l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nel fac simile di offerta economica nonché l’aggiudicazione a favore di altra ditta.
L’impresa eccepisce di non essere tenuta alla predetta dichiarazione in quanto non richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta, reclamando la rinnovazione della gara per la mancata indicazione, da parte del comune-stazione appaltante, degli oneri di sicurezza per “interferenze”.
Il comune resiste in giudizio affermando la sussistenza del citato obbligo dichiarativo ai sensi della previsione di cui all’art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016 e del modulo predisposto per l’offerta economica dal MEPA.
Il Tar ritiene che la suddetta disposizione configuri un obbligo ineludibile di resa della dichiarazione da assolvere necessariamente all’interno dell’offerta economica (così Tar Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604) al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta stessa nelle sue componenti di costo, evitando che la stessa possa essere modificata ex post, in sede di verifica dell’anomalia, al fine di rendere sostenibili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio.
Peraltro, poiché siffatta dichiarazione configura un elemento essenziale dell’offerta economica, non può ritenersi integrabile ex post mediante soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare.
Trattandosi poi di procedura negoziata indetta “ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) … del D.lgs. n. 50/2016”, come espressamente indicato dal disciplinare di gara, non può invocarsi la mancata menzione dell’obbligo dichiarativo né sullo stesso disciplinare, né nella lettera di invito, né nel modulo di offerta, in quanto il richiamo al nuovo corpus normativo disciplinante la materia degli appalti prevede in via generalizzata l’obbligo di immediata dichiarazione degli oneri relativi alla sicurezza già in fase di predisposizione dell’offerta economica.
In tal senso, il mancato aggiornamento della scheda di offerta all’interno del MEPA col richiamo al nuovo Codice dei contratti non può giustificare l’omissione della dichiarazione dell’impresa, essendo chiaro che si tratta di mancato adeguamento formale e che il modello si riferisce alla precedente disposizione sui costi della sicurezza di cui all’art. 87, c. 4, del decreto n. 163/2006.
Pertanto il giudice accerta la violazione dell’obbligo dichiarativo sia rispetto all’art. 95, comma 10 del Codice, sia rispetto alla lex specialis tenuto conto che l’abrogato art. 87, c. 4, consentiva comunque alla stazione appaltante di prescrivere l’obbligo della dichiarazione preventiva a condizione che figurasse espressamente nei documenti di gara, come accaduto nel caso di specie.
Quanto all’omessa indicazione degli oneri di sicurezza da interferenze, il Tar conviene con il comune il quale, vista la natura di appalto di servizi e le caratteristiche della prestazione, ritiene di escludere l’esistenza di rischi da interferenza che pertanto, legittimamente, non sono stati indicati nel capitolato speciale.
Per tali motivi il ricorso è respinto.
di Simonetta Fabris