Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 642/72, la stazione appaltante non può rifiutare l’offerta economica mancante del bollo, salva la necessità di assoggettarla a regolarizzazione.
Tar Lazio, sez. II, sentenza 6 marzo 2017, n. 3137, Presidente Savo Amodio, Estensore Proietti
A margine
Nella vicenda, una cooperativa partecipa ad una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento di un servizio sociale, classificandosi prima.
La commissione di gara, verificata l’assenza della marca da bollo da 16,00 € sull’offerta economica della cooperativa o dell’indicazione dell’eventuale esenzione, la invita ad avvalersi del soccorso istruttorio oneroso ex art. 46, c. 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’integrazione dell’offerta nel termine di 10 giorni, avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, sarebbe stata esclusa.
La ricorrente fornisce quindi, via PEC, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di esenzione ex tabella B del DPR n. 642/1972 ritenuta dalla stazione appaltante fuori termine.
Pertanto la commissione procede alla sua esclusione disponendo l’aggiudicazione a favore della seconda classificata.
La cooperativa ricorre quindi al Tar affermando che:
- l’omesso versamento dell’imposta di bollo non avrebbe dovuto comportare la sua esclusione ma la corresponsione dell’imposta ai sensi del DPR n. 642/1972, il quale impone agli ufficiali pubblici di accettare, comunque, gli atti, stabilendo che è possibile la loro regolarizzazione;
- di aver comunque dato seguito alla richiesta di soccorso dichiarando l’esenzione con 2 PEC, di cui una entro il termine utile che la commissione non avrebbe considerato;
- il Comune sarebbe già a conoscenza che la ricorrente è una onlus esente dall’imposta in quanto organismo accreditato nel relativo registro comunale.
L’amministrazione si costituisce in giudizio, opponendosi.
Il Tar ritiene il ricorso fondato ricordando che, come rilevato dalla ricorrente, in sede di aggiudicazione dei contratti della P.A., l’inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera d’invito circa le modalità di presentazione delle offerte può implicare l’esclusione dalla gara, in assenza di espressa previsione al riguardo, solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della stazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti.
Nel caso di specie, si è fuori dall’ipotesi testé descritta, in quanto la prescrizione della lex specialis relativa alla presentazione dell’offerta economica con marca da bollo di € 16,00, non è volta a garantire la par condicio dei concorrenti, ma attiene esclusivamente all’obbligo di pagamento dell’imposta.
E’ da escludersi, inoltre, che il disciplinare di gara intendesse sanzionare l’irregolarità fiscale con l’esclusione dalla gara alla luce della formula utilizzata secondo cui: “l’offerta economica, redatta su carta legale, con marca da bollo di 16,00 dovrà, a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto segue …”, sicché l’esclusione è prevista solo ed esclusivamente per l’aspetto sostanziale dell’offerta stessa (il “quanto segue” è, in tal senso, inequivocabile).
Pertanto, la stazione appaltante non avrebbe dovuto utilizzare il soccorso istruttorio ex art. 46, cc. 1-bis e ter del D.Lgs. n. 163/2006, ma accettare l’offerta mancante del bollo e curare gli adempimenti finalizzati alla sua regolarizzazione, e risulta del tutto irrilevante la tardività, da parte della ricorrente, nel riscontrare la richiesta di soccorso. (Tar Molise, sentenza n. 182 del 21 marzo 2014; Tar Latina, sentenza n. 354 del 16 aprile 2003).
Il Tar annulla quindi l’esclusione precisando che, non essendo ancora stipulato il contratto, l’amministrazione dovrà rideterminare gli esiti della procedura ad evidenza pubblica, tenendo conto della pronuncia in esame.