IN POCHE PAROLE…

Non è censurabile la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara, fatto salvo il limite dell’abnormità  delle scelte.

Il punteggio tecnico è sufficiente a motivare le scelte operate dalla commissione di gara, ma solo con criteri e sotto criteri  ben articolati nella lex specialis della gara.

 La mera rettifica del punteggio attribuito alla concorrente aggiudicataria, se  ininfluente sul risultato, non vìola il principio di pubblicità delle operazioni della commissione di gara.


Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15 marzo 2022, n. 1797 –  Pres. V. Lopilato – Est. M. Conforti

Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche è espressione della “discrezionalità tecnica” delle commissioni giudicatrici,  con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, devono ritenersi inammissibili le censure che riguardano il merito di valutazioni per loro natura opinabili, poiché comporterebbero un sindacato sostitutorio del giudice amministrativo al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134  del codice del processo amministrativo”

Il punteggio numerico espresso dalla commissione di gara sui singoli oggetti di valutazione opera è possibile, solo se  i criteri e sotto criteri stabiliti nella lex specialis, con i relativi punteggi, siano articolati e, implicando la valutazione di più aspetti, conferiscano, dunque, un’ampia discrezionalità alla commissione di gara.

Una mera attività materiale di rettifica del punteggio all’impresa aggiudicataria della gara, avvenuta dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione conclusivo del procedimento, e per di più ininfluente sul risultato della procedura, non costituisce una violazione sostanziale del principio di pubblicità, che, se sussistente, renderebbe invalida la procedura senza che sia necessario fornire la prova dell’effettiva manipolazione della documentazione prodotta e delle sue conseguenze.

La verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertarne attendibilità e serietà, sulla base di una valutazione, che ha natura globale e sintetica e che costituisce pur sempre espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante.


A margine

Oggetto della controversia all’attenzione del sezione Quarta del Consiglio di Stato sono alcune rilevanti questioni attinenti i poteri della commissione di gara per ciò che riguarda la valutazione delle offerte tecniche, l’espressione del relativo giudizio mediante attribuzione di un voto numerico, i limiti entro i quali è possibile rettificare il punteggio attribuito e le finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta.

La decisione del Consiglio di Stato conferma la sentenza appellata del Tar  Calabria, sez. I, 18 novembre 2021 n. 2046.

Sentenza e annotazioni

La sentenza in commento riassume, con molta chiarezza, gli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza amministrativa su alcune questioni relative alla procedura di gara: censurabilità delle scelte della commissione di gara, sufficienza del giudizio sulle offerte tecniche espresso con il voto numerico, possibilità di correzione di errori dei punteggi assegnati senza procedere alla pubblicizzazione di quest’attività e finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta.

La valutazione delle offerte tecniche – Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada, in linea con un consolidato orientamento del giudice amministrativo (ex multis, Cons. St., sez. V, sent. 3 agosto 2021, n. 5711; TAR Napoli, sent. 28 ottobre 2020 n. 4909; Cons. St, sez. III, sent. 14 gennaio 2020, n. 330; idem, sent.3 febbraio 2017, n. 475), affermano che l’apprezzamento delle offerte tecniche appartiene all’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara e, pertanto, non è censurabile da parte del giudice amministrativo, salvo che non si tratti di scelte “abnormi”.

Annotiamo, dunque, che il Collegio conferma che il giudizio della commissione sulle offerte è, una scelta di discrezionalità tecnica, ossia una valutazione che viene effettuata mediante ricorso a cognizioni tecniche di carattere specialistico, che comportano un giudizio emesso , in questo caso, sulla base di criteri e sotto-criteri fissati dal disciplinare di gara,  compiuto alla stregua di regole della tecnica, che, come tali, restano comunque opinabili, non potendo determinare un risultato univoco.

Ne deriva che la sostituzione dell’apprezzamento della commissione con quello del giudice amministrativo sarebbe indebita;  questo in quanto, essendo il giudice amministrativo un giudice di legittimità,  può intervenire solo se ravvisa una violazione di legge, ossia, nel caso in analisi delle regole fissate dal disciplinare di gara o dal codice dei contrati pubblici, o per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se il giudizio risulta fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. Quindi, il giudice deve limitarsi ad un sindacato “debole”, ossia alla verifica della corrispondenza della valutazione alle regole tecniche, alla completezza dell’istruttoria e della congruenza, razionalità e logicità  del giudizio, espresso con i punteggi, senza potere effettuare un “sindacato forte” o “sostitutivo” delle scelte della stazione appaltante, non consentito dal codice del processo amministrativo.

Giudizio con voto numerico – La questione della possibilità del giudizio espresso con il voto numerico è risolta  dalla Sezione con riferimento alla sufficiente articolazione dei criteri e sotto criteri di valutazione dell’offerta enunciati nella legge di gara. Tali criteri, infatti, “in ragione della loro formulazione, sottendono un giudizio che compendia e valuta diversi elementi della prestazione contrattuale dedotta in gara, sicché, …, non può parlarsi di criteri vincolati o di auto vincolo dell’amministrazione, e il giudizio sulla loro applicazione in concreto ben può essere dato con il voto numerico”, e,  più nello specifico, attraverso  “l’impiego di formule che, con riferimento al singolo criterio di attribuzione del punteggio, implicano la valutazione di più aspetti e conferiscono, dunque, un’ampia discrezionalità alla Commissione di gara […]”.

Rettifica ex post del punteggio di gara – Per il Collegio, la correzione del punteggio attribuito all’aggiudicataria, consistente in una mera rettifica effettuata dopo l’aggiudicazione ed ininfluente sull’esito, non viola il principio di pubblicità delle operazioni della commissione di gara.

Diversamente, la mancanza della pubblicità comporterebbe non una mera violazione formale “ma una violazione sostanziale, che invalida la procedura …, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. III, sent. 24 settembre 2018, n. 5495).


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