Le associazioni di volontariato possono essere aggiudicatarie di gare di pubblici appalti, in quanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione .
TAR Basilicata, sez I, sentenza n. 411 del 26 giugno 2014, Pres. M. Perrelli, Est. P. Mastratuono
Il fatto
Un’Associazione di volontariato ha impugnato l’esclusione da una gara indetta da un’AUSL per l’affidamento, con procedura negoziata, del servizio 24 ore su 24 di ambulanza e trasporto degli infermi, motivata con riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la partecipazione alle gare di appalti pubblici è precluso alle Associazioni di Volontariato e alle ONLUS in quanto provoca “un’alterazione della logica di mercato ed una turbativa al principio della libera concorrenza a causa delle particolari agevolazioni fiscali di cui godono per il carattere non commerciale della loro attività istituzionale, non applicabili alle Cooperative” (ex plurimis, TAR Veneto Sez. I n. 2034 del 25.6.2007; TAR Napoli Sez. I n. 1666 del 31.3.2008).
La sentenza
Il TAR Basilicata, con la sentenza che si annota, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara dell’Associazione di volontariato. Il TAR ricorda che l’orientamento giurisprudenziale assunto a base della motivazione dell’esclusione dalla gara dell’Associazione di volontariato è stato successivamente superato dal Giudice amministrativo (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. III n. 2056 del 15.4.2013; C.d.S. Sez. VI n. 387 del 23.1.2013), “con la statuizione che le associazioni di volontariato possono essere aggiudicatarie di gare di pubblici appalti, in quanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici”. Ciò anche in seguito all’affermazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sentenza del 29.11.2007 nella causa n. 119/2006 – secondo cui “l’assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato esercitino un’attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato istitutivo dell’Unione Europea relative alla concorrenza”.
Il Giudice di prime cure ha anche ricordato la sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa n. 305/2008, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”. Pertanto, dopo quest’ultima sentenza, il Giudice Amministrativo (cfr. C.d.S. Sez. V n. 6528 del 10.9.2010; C.d.S. Sez. V n. 5956 del 26.8.2010; TAR Milano Sez. I n. 2614 del 3.11.2011) ha stabilito che l’assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato e/o le ONLUS, anche se non iscritte alla Camera di Commercio o al Registro delle imprese, possano esercitare un’attività economica non costituendo l’iscrizione alla CCIAA un requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto.
Conclusioni
Questa sentenza, con un’ineccepibile motivazione riferita al più recente orientamento del giudice amministrativo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dovrebbe porre la parole “fine” al contezioso sulla possibilità di partecipazione o meno delle associazione di volontariato e delle ONLUS agli appalti pubblici: le associazioni di volontariato e/o le ONLUS hanno la capacità di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, possono partecipare ai procedimenti di gara anche se sprovvisti d’iscrizione alla CCIAA, quando non risulta dimostrato che la partecipazione al relativo appalto pubblico non abbia il carattere della marginalità.