IN POCHE PAROLE…

Le nuove misure per l’approvazione del bilancio di previsione nei termini, al fine di favorire la programmazione ed evitare l’esercizio provvisorio.


Testo del decreto – legge 9 agosto 2022, n. 115, aggiornato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142


La legge di conversione del D.L. Aiuti Bis (L. 142/2022, in GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022) ha introdotto alcune novità in materia di bilanci di previsione degli enti locali, per disciplinare l’ipotesi di mancata approvazione entro il 31/12 del primo anno di riferimento e per renderne più tempestiva la predisposizione, nella prospettiva di favorire la programmazione finanziaria.

E’ noto il ruolo decisivo del documento nel quadro sistematico dello svolgimento del ciclo di gestione della contabilità finanziaria, anche alla luce dell’effetto autorizzatorio degli stanziamenti (soprattutto di spesa) allo scopo di tendere al conseguimento degli equilibri di bilancio.

Gli effetti della mancata approvazione del bilancio La prima novità – come anticipato – mira a disciplinare gli effetti conseguenti alla mancata approvazione del bilancio di previsione alla chiusura del primo esercizio del triennio di riferimento, ipotesi che può verificarsi, tra l’altro, in presenza di una significativa criticità della gestione di competenza, che non consente di giungere alle quadrature del documento previsionale.

In tale ipotesi si stabilisce ora, con la novella introdotta, che il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato riportando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell’esercizio.

Di conseguenza, nelle previsioni definitive di competenza saranno indicati gli importi degli stanziamenti della seconda annualità dell’ultimo bilancio di previsione, così come modificati sulla base ed in funzione delle regole definite dal Principio contabile n° 4/2.

L’approvazione del rendiconto, in più, determina il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, superandosi così la formalità, restando fermi (e confermati) gli ulteriori effetti conseguenti all’inadempimento.

Infatti, la nuova disposizione normativa mantiene ferma tanto la procedura prevista dall’articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e quanto la disciplina dell’articolo 52 del Codice della giustizia contabile, anche in materia di responsabilità amministrativa.

Ruoli, compiti e tempistiche del processo di approvazione del bilancio – La seconda novità ha un carattere più programmatico e mira a garantire più efficacemente la tempestiva approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge.

Si stabilisce, infatti, che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 118/2011), nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (n°4/1) sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, pure nel corso dell’esercizio provvisorio.

In altri termini, si rinvia specificamente al principio la definizione di una serie di elementi (tra cui ruoli e tempistiche) che dovrebbero più facilmente condurre a svolgere un percorso determinato e delineato proprio nella prospettiva di assicurare il puntuale rispetto del termine di legge di approvazione del bilancio di previsione.

Rispetto all’evoluzione normativa è sicuramente condivisibile la tensione al rispetto del termine di legge (possibilmente quello ordinario del 31/12), anche per definire prontamente il quadro programmatorio e non subire le limitazioni dell’esercizio provvisorio (eventualmente della gestione provvisoria).

Peraltro, per completezza, va ricordato che ulteriori elementi utili in tale direzione sono stati definiti con alcuni recenti provvedimenti, come – per esempio – in materia di TARI, che hanno risolto talune problematiche e criticità che obiettivamente avevano limitato la possibilità – da parte degli enti locali – di procedere rapidamente all’approvazione del bilancio di previsione.

Marco Rossi


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