Con il recente DM 14 maggio 2013 il Ministero dell’Interno ha fissato il termine del 19 agosto per la predisposizione e trasmissione del certificato al bilancio di previsione 2013, approvando altresì i modelli distintamente per i comuni e le unioni, le province e le comunità montane.

Si tratta del ricorrente provvedimento che definisce gli strumenti che devono essere utilizzati dagli enti per realizzare l’adempimento previsto dall’art. 161 del Tuel, secondo il quale – appunto – gli enti locali redigono un’apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione con modalità da fissarsi del decreto ministeriale d’intesa con l’ANCI e l’UPI.

La trasmissione, come di consueto, dovrà essere eseguita, per la generalità degli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori, essendo ormai vietato il ricorso alla forma cartacea.

Ai fini della compilazione, ancora, il decreto specifica che i dati finanziari devono essere espressi in euro e riportati con doppio “zero” dopo la virgola, operando un arrotondamento dell’ultima unità per eccesso, qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque, ovvero per difetto, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

La sottoscrizione deve essere sempre eseguita  dal segretario, dal responsabile del servizio e dall’organo di revisione economico-finanziaria, sempre ed esclusivamente mediante firma digitale.

In termini di contenuti (in attesa della “rivoluzione” prevista per il 2014 con l’armonizzazione contabile) si registra la conferma dell’impostazione già adottata con riferimento all’anno precedente, seppure con alcune limitate novità imposte dall’evoluzione normativa intervenuta.

E’ da ricordare altresì, conclusivamente, che la mancata presentazione di un certificato, ai sensi dell’art. 161 del Tuel,  comporta una specifica sanzione: fino all’invio, infatti, scatta (così è ancora la disposizione) la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.

Sanzione che, tuttavia, deve essere letta in chiave evolutiva, alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nell’ambito della finanza locale, ricollegandola al fondo di solidarietà comunale, nonostante l’abrogazione dell’art. 20, comma 16, della L. 111/2011 ed il richiamo soltanto al fondo sperimentale di riequilibrio (per gli enti delle regioni a statuto ordinario) da parte dell’art. 1, comma 384, della L. 228/2012.

(F.F. – M.R.)


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