Il rendiconto di gestione è il documento, predisposto dalla Giunta comunale, da approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell’anno finanziario successivo a quello cui si riferisce, in cui vengono certificate le entrate e le spese sostenute dall’Ente nell’esercizio finanziario precedente e con il quale avviene la dimostrazione dei risultati di gestione.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania – Napoli, Sezione I, sentenza 20 febbraio 2008, n. 859), il termine imposto al Comune dall’art. 227 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l’approvazione del rendiconto di gestione è da ritenersi meramente ordinatorio, non essendo esso assistito da alcuna sanzione o preclusione, con la conseguenza che il suo inutile decorso non impedisce all’Amministrazione di approvarlo anche successivamente.

Posto che, nella sua attuale formulazione, l’art. 227, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 dispone che “Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione”, il termine contemplato dalla citata disposizione normativa risulta essere ormai decorso.

Il termine del 30 giugno

L’art. 7, comma 729 bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede, tuttavia, che, “Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D”. Il successivo comma 729 ter dello stesso articolo stabilisce che le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, derivanti dalla verifica di cui sopra, sono determinate con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Ai sensi del comma 729 quater, in conseguenza delle suddette variazioni, “per i soli [sottolineatura nostra, n.d.a.] comuni interessati, il termine previsto dall’articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014”.

L’orientamento della Conferenza Stato – città e autonomie locali

Nel corso della seduta dello scorso 30 aprile, la Conferenza-Stato città ed autonomie locali si è espressa favorevolmente in ordine alla nota metodologica concernente la verifica del gettito IMU 2013 predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29 aprile 2014. In particolare, la predetta nota metodologica evidenzia che, essendo l’obiettivo delle operazioni di verifica degli incassi del gettito IMU 2013 quello di rimodulare le assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale 2013, la dinamica di tali operazioni è intimamente connessa alla dinamica del predetto Fondo. Ed infatti, “la differenza tra la stima del gettito IMU 2013 quota comune (…) e la stima precedente, già utilizzata per le assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale 2013, viene ripartita tra tutti [idem, n.d.a.] i comuni in proporzione al gettito IMU complessivo ad aliquota base (…)”.

Conclusioni

Ne consegue che, dovendo rimanere invariata la dotazione complessiva del Fondo in questione, la diversa ripartizione del relativo ammontare finisce, inevitabilmente, con l’interessare la generalità dei Comuni, ai quali, pertanto, potrà essere applicato il comma 729 quater dell’art 7, D.L. 6 marzo 2014 sul differimento del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2013.

Attilio Carnabuci – Viceprefetto Aggiunto

 

 

 

 


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