Lo svolgimento dell’attività revisionale negli enti locali implica attualmente un insieme fortemente eterogeneo e diversificato di controlli e di verifiche sia nell’ambito del parere al bilancio di previsione, sia nell’ambito della relazione al rendiconto sia, ancora, nel contesto della più generale azione di “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione”.

Tra essi, meritano di essere senz’altro ricordati i controlli su una congerie estremamente diversificata di limiti di spesa che contingentano in modo puntuale gli oneri che possono legittimamente essere sostenuti dalle singole amministrazioni locali, per di più assistiti da specifiche sanzioni o specifiche ipotesi di danno erariale nel caso di sforamento.

Si tratta, da un lato, di una sequela di tipologie di spesa ritenute “sensibili” dal legislatore, che – non ritenendo pienamente giustificabili i livelli progressivamente consolidatisi nel tempo – ha deciso, anche in relazione al difficile quadro della finanza pubblica, di incidere (talvolta pesantemente) in senso restrittivo, contenendo i livelli di spesa effettuabili da parte delle amministrazioni.

Dall’altro lato, invece, tali vincoli riguardano alcune fattispecie ritenute “strategiche” per garantire un efficace governo dei livelli di spesa sostenuti dagli enti locali, intervenendo sugli ambiti che presentano il maggiore impatto.

Limiti

La maggior parte dei limiti attualmente vigenti risale alle scelte operate dalla L. 122/2010 (di conversione del D.L. 78/2010), in alcuni casi successivamente modificate, che ha definito appositi “tetti” di spesa applicando determinate percentuali di riduzione alle grandezze storiche.

In particolare, sono state interessate dal provvedimento le spese per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per missioni, per formazione, per l’esercizio di autovetture nonché per i rapporti di lavoro flessibile.

Altri limiti, ancora, sono stati successivamente introdotti, come avvenuto – ad esempio – in materia di acquisto di mobili ed arredi, per i quali ha provveduto la L. 228/2012.

Revisori

In ogni caso i diversi provvedimenti, nel loro complesso, hanno quindi creato un corpus di vincoli decisamente impegnativi (per gli enti) e significativi, su cui non può non svolgere un’attività di vigilanza l’organo di revisione economico-finanziaria, con il supporto di apposite carte di lavoro.

Il riscontro più immediato (di portata tendenzialmente più formale) concerne la  verifica del rispetto del limite di spesa, mediante il confronto tra gli impegni di spesa (ed eventualmente gli stanziamenti in fase previsionale) ed il tetto appositamente determinato mediante l’applicazione delle disposizioni di legge.

Si tratta, nondimeno, semplicemente di un approccio iniziale, che implica alcuni approfondimenti, di carattere tendenzialmente più sostanziale e corrispondenti ad un approccio revisionale più adeguato.

In tale quadro e secondo questa logica può risultare utile inizialmente verificare la correttezza della determinazione (operata dall’ente) del “tetto” di spesa, mediante il riscontro del valore di partenza inizialmente assunto e della sua congruità.

A seguire, l’azione revisionale dovrebbe concentrarsi sull’analisi e l’accertamento della correttezza del valore della spesa sostenuta, in funzione degli impegni assunti nel corso dell’esercizio specificamente considerato.

Le questioni ed i profili che implicano una particolare attenzione concernono l’individuazione delle spese considerate ed escluse nonché le somme scomputate in quanto corrispondenti ad etero-finanziamento specifico da parte di terzi.

Rispetto alle somme incluse ed escluse vi sono sicuramente alcune incertezze in ordine alle diverse puntuali somme da computare (si pensi, ad esempio, alle spese per pubblicità e relazioni pubbliche), che possono essere superate, in maggior parte, facendo riferimento alle molteplici indicazioni delle pronunce delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti.

Rispetto alle somme scomputate, invece, occorre verificare la provenienza, l’entità e la specifica destinazione delle risorse attribuite all’ente, a fronte delle spese sottoposte ai limiti indicati.

Nel caso in cui, poi, l’ente abbia proceduto alla rideterminazione dei vincoli (in funzione di quanto previsto dalla pronuncia n° 139/2012 della Corte Costituzionale) si rende necessario verificare la congruità della rimodulazione operata e la corrispondenza con i criteri individuati dal giudice delle leggi.

Contesto

I riscontri a cui si è fatto cenno, va ulteriormente sottolineato, assumono rilievo tanto in fase di previsione quanto in fase di rendicontazione.

Nel primo caso, l’obiettivo è verificare la coerenza della programmazione realizzata (e quindi degli stanziamenti) con gli obblighi di contenimento da conseguire.

Nel secondo caso, invece, l’obiettivo è verificare effettivamente il rispetto dei limiti di spesa da parte della gestione finanziaria concretamente svolta nel corso dell’esercizio esaminato.

Merita, infine, sottolineare che di tali verifiche e del rispetto dei limiti di spesa indicati i revisori sono chiamati normalmente a fornire specifiche informazioni alla Corte dei Conti, attraverso il questionario Siquel, che ha attivato una forma sistematica di collaborazione tra la magistratura contabile e gli organi di controllo interno di regolarità amministrativo-contabile.


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