Il risultato della valutazione dei titoli deve essere comunicato ai candidati prima dello svolgimento dell’ultima prova, in quanto inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità  impongono nel procedimento concorsuale di tenere separate  le diverse fasi valutative e di prevenire commistioni tra queste.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 maggio 2015, n. 02584, Pres. Carmine Volpe, Est. Fabio Franconiero

Il caso

Il TAR Lazio Roma, sez. II bis, con sentenza n. 2066/2008, ha annullato un concorso per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere capo – dirigente di settore tecnico indetto da un Comune, perché il risultato della valutazione dei titoli non era  stato reso noto ai candidati  prima dell’effettuazione delle prove concorsuali, e, quindi, per violazione dell’art. 12, c. 2,  d.P.R. n. 487/1994, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi. Il giudice di prime cure, nel motivare la decisone di annullamento,  ha  precisato che la scansione procedimentale prefigurata dalla richiamata norma ha lo scopo di “..evitare che la valutazione dei titoli, possa in itinere essere discrezionalmente modificata in seguito ai risultati delle prove orali, così da influenzare l’esito finale dell’intera procedura concorsuale“, ed è dunque strumentale alle superiori esigenze di trasparenza ed imparzialità amministrativa e tale da non ammettere equipollenti.

Il Comune soccombente ha appellato la sentenza del TAR al Consiglio di Stato ritenendo che l’irregolarità rilevata, in ogni caso, non sia invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, c. 2, della legge n. 241/1990.

La sentenza

Di diverso avviso del Comune è il Cosiglio di Stato, che, con la sentenza annotata, respinge l’appello, ritenendo che  l’obbligo di comunicazione ai candidati del risultato della valutazione die titoli debba precedere obbligatoriamente, per imprescindibili ragioni di trasparenza e imparzialità,  l’ultima prova concorsuale.

E’ da puntualizzare che per i Giudici di Palazzo Spada questo obbligo comunicativo deve precedere non le prove scritte, come rilevato dal TAR, ma , in seguito alla riformulazione del citato art. 12, c. 2, d.P.R. n. 487/1994 ad opera del d.P.R. n. 693/1996,  solo le prove orali.

Per la Sezione V, il rispetto dell’obbligo partecipativo prima della prova orale ha, infatti, una duplice finalità: da un lato, garantisce i  concorrenti che prima dello svolgimento dell’ultima prova possono così avere conoscenza del punteggio provvisoriamente conseguito e calibrare di conseguenza la preparazione per essa, e, dall’altro lato,  assicura una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi.

In altri termini, con la sequenza tra punteggi provvisori, soggetti a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, per il Consiglio di Stato si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.

La mancata osservanza di questa sequenza procedimentale non può ritenersi, come sostenuto dal Comune,  priva di valenza invalidante ex art. 21-octies, c. 2, della legge n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli, in quanto adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità. Questa attività, infatti, risponde … ad un obbligo inderogabilmente previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, ed ancora una volta ispirato alle medesime finalità di trasparenza ed imparzialità finora evidenziate, attraverso la relativa fissazione prima della valutazione delle prove scritte. Anche in questo caso la scansione procedimentale prefigurata a livello regolamentare tende, in primo luogo, a separare le diverse fasi valutative, ed in secondo luogo a prevenire commistioni tra queste.

E non è necessario per il massimo Organo di giustizia amministrativa stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti, in quanto “Mutuando una terminologia penalistica, l’illegittimità in questione può … essere definita “di pericolo astratto”, analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell’anonimato delle prove concorsuali (Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26; da ultimo: Cons. giust. amm. Sicilia, 20 aprile 2015, n. 330)”.


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