Dopo le modifiche apportate dal Dl 90/2014, i limiti di spesa sui contratti flessibili imposti a tutte le pubbliche amministrazioni dall’articolo 9, del Dl 78/2010, non sono più derogabili per il nuovo personale “a contratto” da destinare alle funzioni dirigenziali previste dall’articolo 110 del Tuel.
Corte dei conti, Sezione controllo per la Puglia, deliberazione n. 237 del 10 dicembre 2015, Presidente Chiappiniello – relatore Addesso
Il quesito
Un Comune chiede al Giudice contabile se, per la copertura di figure ritenute indispensabili, in assenza di altre professionalità idonee all’interno dell’ente, si possa ricorrere al conferimento di incarichi esterni per funzioni dirigenziali ex art 110 Tuel, comma 1 o 2, o ad altra forma di lavoro flessibile, anche in deroga al limite della spesa flessibile 2009 e del triennio 2007-2009.
La deliberazione
La Sezione pugliese ricorda che la disciplina di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 165/2001, relativa agli incarichi di funzioni dirigenziali conferibili con contratto a tempo determinato e in applicazione delle percentuali previste, è stata da ultimo modificata dall’art. 11 d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che, da un lato, ha sostituito in toto il contenuto del comma 6 quater, eliminando le previsioni relative agli enti locali ed introducendone altre inerenti agli enti di ricerca, e, dall’altro lato, ha modificato l’art. 110 Tuel (comma 1 dell’art 11), concentrando nella suddetta disposizione la disciplina inerente a queste tipologie contrattuali.
Tale modifica normativa ha cancellato il regime assunzionale speciale dettato dall’art. 19, comma 6 quater, e ricondotto anche gli incarichi conferiti ai sensi dell’art 110, comma 1, del Tuel nel perimetro applicativo del limite di spesa per il lavoro flessibile.
In materia si è espressa anche la Sezione delle Autonomie, che, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 31.03.2015, ha espresso l’avviso secondo cui a seguito dell’abrogazione dell’art. 19, co 6 quater, tali contratti debbano ritenersi assoggettati al limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’art. 9, co 28, d.l. n. 78/2010.
D’altronde, secondo la sezione, “gli incarichi conferiti ai sensi dell’art 110 comma 1 Tuel, non rientrando nel genus dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non possono che configurarsi come rapporti a tempo determinato e, in quanto tali, rimangono assoggettati al limite di cui all’art 9, co 28, d.l. n. 78/2010 che “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” (Corte Cost n. 173/2012)”.
Per quanto riguarda, poi, l’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 9, co 28, d.l. 78/2010, a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 90/2014, la Sezione rammenta che, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che l’espressione “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, introdotta dall’art 11, comma 4 bis, d.l. 90/2014, “ha il chiaro significato di porre un tetto alla spesa del personale derivante dai contratti flessibili, stabilendo un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all’art. 9, comma 28, primo periodo, del d.l. n. 78/2010 (50 per cento)”.
Per gli enti “virtuosi” il limite viene infatti elevato fino al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità per l’anno 2009. A tale limite rimangono assoggettate anche le voci di spesa per le quali il tetto del 50% poteva essere superato anche prima della novella del dl 90/2014 (ovvero per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, e per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali).
Non essendo state introdotte ulteriori fattispecie derogatorie ad opera del legislatore, devono quindi ritenersi validi gli approdi interpretativi cui è pervenuta giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, secondo cui “in assenza di spesa storica nei due periodi considerati dalla norma (2009 o media del triennio 2007-2009), gli enti non potranno che considerarsi obbligati ad assumere comportamenti gestionali volti alla eliminazione delle tipologie di spese contemplata dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, salve le eccezioni di legge e salvi i margini di flessibilità individuati da SS.RR. 11/2012.” .
Da qui l’impossibilità di ulteriori deroghe, salvo quelle espressamente previste dalla legge, fatti salvi soltanto eventuali adattamenti al ricorrere dei presupposti e delle condizioni indicate dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 11/2012/CONTR (es. possibilità di considerare le varie voci di spesa come un unico coacervo, ampliando le possibilità di azione dell’ente).
Stefania Fabris