Le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi vanno lette in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio
Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 98 del 10 dicembre 2015 – Presidente Petronio, relatore d’Ambrosio
Il quesito
La richiesta di parere concerne la possibilità per un Comune, che non ha effettuato alcuna spesa per analoga causale negli anni 2010 e 2011, di procedere all’acquisto di arredi e mobili per il funzionamento della casa di riposo, utilizzando fondi regionali e/o provinciali.
La deliberazione
La questione sollevata riguarda la corretta interpretazione dell’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ssmmii, il quale dispone che “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione … non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”
La Corte ricorda che la disposizione in parola è stata oggetto di una pronuncia di orientamento generale della Sezione delle Autonomie (Delibera n. 26/SEZAUT/2013/QMIG).
Si tratta di una delle numerose disposizioni volte al coordinamento della finanza pubblica o meglio alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa per consumi intemedi, da rapportare alla spesa storica.
Nel solco degli illustri pronunciamenti in materia, secondo cui le norme finalizzate alla riduzione della spesa vanno lette in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci nel rispetto di un tetto massimo stanziabile a bilancio, ed evitando, tra l’altro, un’indebita compromissione dell’autonomia finanziaria di comuni, province e regioni, la Corte ritiene che la totale assenza di spese per l’acquisto di mobili e arredi negli esercizi 2010 e 2011 non determini un divieto assoluto di effettuare spese di detta specifica tipologia nell’esercizio 2015.
Nel caso in cui l’Ente, nell’esercizio della propria autonomia, decida di effettuare una spesa per l’acquisto di mobili ed arredi, farà da contraltare la necessità di ridurre, per un importo almeno pari, la spesa complessiva sostenuta nel medesimo esercizio per i consumi intermedi soggetti a limitazione, così da garantire il raggiungimento degli obiettivi complessivi di contenimento, ferme restando le eventuali conseguenti responsabilità, amministrativa e disciplinare, in capo ai dirigenti in caso di violazione di detti limiti e vincoli.
In merito, infine, alla possibilità di escludere dall’ambito applicativo della norma la spesa per mobili e arredi qualora la si sostenga mediante finanziamenti regionali e/o provinciali, la Sezione sottolinea che la normativa in argomento si inserisce nel quadro di misure statali di coordinamento della finanza pubblica cogenti anche nelle Regioni a Statuto Speciale, sì da non consentire deroga alcuna.
Stefania Fabris