Il divieto di cui all’art. 1, co. 420, della L. n. 190/2014 opera per le sole province.

Corte dei conti, sezione controllo per la regione Piemonte, deliberazione n. 13 del 18 dicembre 2015 e del 12 gennaio 2016Presidente Pischedda – relatore Gribaudo

A margine

La Corte dei conti, sezione controllo per il Piemonte, esamina il provvedimento (1) con cui la città metropolitana di Torino ha affidato un incarico esterno di consulenza legale nell’ambito di un progetto finanziato all’Unione Europea per la realizzazione di obiettivi di politica energetica.

Scopo delle verifiche del giudice contabile è l’eventuale accertamento del mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge comportante, per il singolo ente, l’obbligo di rimuovere l’atto con un provvedimento di secondo grado e la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere. (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/08).

Nel caso di specie, la Corte ravvisa la non conformità del conferimento al dettato normativo per quanto attiene all’accertamento preventivo della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009.

A tali fini non risulta infatti sufficiente l’apposizione sul provvedimento del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, TUEL, occorrendo invece una puntuale verifica circa l’effettiva sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e la conformità dello stesso con il complesso dei vincoli vigenti.

In secondo luogo la Corte si esprime sull’ambito di applicazione della previsione di cui all’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014, comportante una serie di divieti e vincoli a carico delle Province, tra cui quello inerente l’affidamento di incarichi di studio e di consulenza.

Sul punto, il giudice conclude nel senso che il comma 420 si rivolge esclusivamente alle Province, esentandone le città metropolitane.

In ordine, infine, alla mancanza della previa adozione del Piano della Performance, la Corte sottolinea che l’adozione di tale Piano, previsto dall’art. 10 del d.lgs n. 150/2009, costituisce puntuale ed ineludibile obbligo nei confronti di tutti gli enti locali, i quali debbono dotarsi di uno strumento idoneo a individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte 13.2.2014, n. 31).

La città metropolitana risulta, tuttavia, aver approvato il PEG solo alla fine del mese di settembre del 2015, in ragione della tardiva adozione del bilancio di previsione ammessa dalle vigenti norme di legge.

Ad avviso della Corte, in una siffatta situazione di incertezza del quadro di finanza pubblica, trovandosi l’ente in regime di esercizio provvisorio, la preclusione assoluta al conferimento degli incarichi, conseguente alla mancata adozione del Piano della performance, non può risultare operante.

Resta comunque ferma la necessità per l’ente che intenda conferire un incarico in carenza dei documenti programmatori, di approvare preventivamente il programma annuale di cui all’art. 3, comma 55, L. n. 244/2007 in coerenza con il limite massimo di spesa stimato e da fissare successivamente nel bilancio di previsione.

Stefania Fabris

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(1) Il controllo della Corte dei conti è effettuato ai sensi dell’art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell’art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004 n. 311.


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