Secondo la giurisprundenza contabile, a seconda delle specificità di ogni singola situazione, sono possibili due opzioni.
Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Sicilia, deliberazione n. 163 del 2015 – Pres. M. Graffeo – Rel. G. di Pietro
Il quesito
Il chiarimento riguarda i limiti derivanti dall’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78 del 2010 al fine della determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa a favore del proprio personale.
In particolare il Comune chiede: a) quali sono i parametri di riferimento per la costituzione del fondo per l’anno 2015; b) se sia possibile integrare il fondo relativo all’anno 2010 in considerazione dell’accertata omissione di alcune voci che sarebbero dovute rientrarvi.
La risposta
Con riferimento alla quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, la Corte ricorda che l’art. 9, comma 2 bis d.l. 78/2010 come integrato dall’art. 1 comma 456 l. 147/2013) prevede, quale limite nell’erogazione, il non superamento del corrispondente importo dell’anno 2010, ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale.
La disposizione intende favorire, unitamente ad altre contenute nel medesimo testo normativo, il contenimento della spesa da parte di tutte le amministrazioni pubbliche ricomprese di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Come ribadito più volte dalla magistratura contabile in numerose pronunce (ex multis, Sezioni riunite in sede di controllo n 51/2011), questa a norma è da considerare di stretta interpretazione e non ammette deroghe ed esclusioni; pertanto, a parere del Collegio, il vincolo normativo relativo alla spesa per il trattamento accessorio del personale si stabilizza, a partire dall’anno 2015, sulla base del limite riferito all’anno 2010 ed in considerazione della riduzione di personale.
Le uniche deroghe consentite risultano quelle riguardanti le risorse destinate a remunerare le prestazioni professionali di determinati soggetti la cui provvista all’esterno determinerebbe costi certamente superiori per le amministrazioni interessate (avvocatura interna, progettazione opere pubbliche).
In merito, poi, ai criteri che l’ente deve osservare per parametrare correttamente il fondo per l’esercizio 2015, la Corte richiama la modifica normativa introdotta dalla legge n. 147 del 2013 la quale, all’articolo 1, comma 456, non ha soltanto prorogato la validità delle misure di contenimento fino al 31 dicembre 2014 ma ha anche stabilito, con l’aggiunta di un ulteriore periodo al testo dell’originario comma 2 bis, che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio vengono decurtate di un importo pari alle riduzioni del personale in servizio.
Dal 2015, dunque, la quantificazione delle somme da destinare al fondo per il trattamento accessorio deve tenere conto delle riduzioni di personale effettuate tra il 2011 e il 2014. L’ammontare delle risorse deve comunque essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale prendendo quali criteri di riferimento:
a) il valore medio dei presenti, ponendo a confronto il numero dei presenti al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e valutando la media aritmetica da porre in relazione a quella riferita all’anno 2010 (in questo senso deliberazioni n. 287/2012/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 397/2012/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna e 437/2012/PAR della Sezione regionale di controllo per il Veneto), oppure,
b) l’effettiva permanenza nell’anno solare di cessazione dal servizio valutando specificamente i ratei riconosciuti ai dipendenti (così deliberazione n. 324/2011/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, e deliberazioni n. 53/PAR/2015 e n. 64/PAR/2015 della Sezione regionale di controllo per la Puglia).
In sostanza, per la Corte, per determinare le risorse accessorie a partire dall’anno 2015, in assenza di una disposizione normativa di carattere rigido che impone una determinata interpretazione del vincolo, risulta possibile procedere alla riduzione del fondo impiegando sia il criterio della media aritmetica dei presenti come anche quello riferito ai ratei e alle effettive presenze e questo anche in considerazione della specificità di ogni singola situazione.
Stefania Fabris