La riduzione dei compnesi del 10% ex art. 6, c.3, del D.L. n.78/2010 si applica anche ai revsori dei conti degli enti locali.

Anche nel nuovo sistema di nomina per sorteggio dei revisori resta ferma la competenza del Consiglio  in materia di fissazione del relativo compenso.

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 355 del 15 settembre 2016 –  Pres. Calaciura Traina, Rel. Pizziconi


A margine

I giudici contabili del Veneto confermano l’indirizzo interpretativo, consolidatosi a seguito della deliberazione n.29/SEZAUT/2015 della Sezione Autonomie, in merito alla piena applicabilità agli enti locali e ai loro organi di revisione della disposizione di cui all’art. 6, c. 3 del D.L. 78/2010 , secondo cui “… a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita’, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita’ comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita’ indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma…” ( in senso conforme, fra le altre, Corte dei Conti, Sez. regionale per il Piemonte n. 155/2015/SRCPIE/PAR del 21 ottobre 2015).

In merito al secondo quesito formulato dal Comune veneto, la Sezione esprime l’avviso che, anche dopo l’introduzione .del meccanismo dell’estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinati requisiti, dei revisori degli enti locali (art. 16, c. 25, del D.L.  n. 138/2011*),   rimane ferma la competenza del Consiglio dell’ente a fissare i compensi nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 241, c. 7, del TUEL (“L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina“). Il consiglio, peraltro, rimane, anche nel nuovo sistema, l’organo  deputato  alla nomina del revisore ai sensi dell’articolo 234 del Tuel (“I consigli comunali, provinciali e delle citta’ metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri“) e nella stessa delibera di nomina deve fissare il compenso per il revisore unico o per i componenti del collegio di revisione in relazione alla fascia demografica.

Giuseppe Panassidi

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*Art. 16, c. 25 D.L. n.138 “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche’ gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianita’ di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessita’, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali”


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