Il reclutamento deve comunque avvenire nel rispetto dei vincoli assunzionali posti dall’art.1, c. 424, della legge n. 190/2014 e dall’art. 110, c.1, TUEL.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 87 del 24 giugno 2016, Presidente Chiappinelli, Relatore Romano
A margine
Un comune chiede alla Corte dei conti un parere in ordine all’esatta interpretazione dell’art. 1, c. 219, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per capire se l’indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015, contemplata dalla norma, sia da intendere in senso assoluto o riferita solamente ad assunzioni a tempo indeterminato rimanendo, per converso, ammissibili assunzioni a tempo determinato ex art. 110 del T.U. n. 267/2000.
In subordine, chiede se sia possibile portare legittimamente a compimento le procedure di reclutamento di “figure dirigenziali a tempo determinato” attivate entro il 31/12/2015, ovvero antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, richiamando il principio di irretroattività della legge.
Per rispondere al quesito, la Corte ricorda che la norma in esame limita la facoltà di assumere dirigenti pubblici, con qualsivoglia tipologia contrattuale ed a prescindere dai vincoli di bilancio, mediante la fissazione ope legis di un vincolo di indisponibilità su parte degli organici in dotazione.
Tale vincolo ha espressa natura transitoria, in quanto destinato ad operare “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 8,11 e 17 della legge n. 124/2015, e dell’attuazione dei commi 422,423, 424 e 425 dell’art. 1 della legge n. 190/2014”. Esso, inoltre, ha oggetto parziale, giacché ricade sul numero di posti vacanti a data predeterminata ed antecedente alla stessa entrata in vigore della norma (15 ottobre 2015), da computare al netto delle unità in dotazione non titolari di posto di funzione alla stessa data.
Tuttavia, residua un contingente di posti non ricadenti in tale disciplina che possono essere gestiti in applicazione delle regole ordinarie, così come interpolate dalle diverse disposizioni di carattere finanziario, vigenti ed applicabili per i singoli comparti. Si tratta infatti di una norma che mira a governare la transizione organizzativa, all’interno del processo di riforma della dirigenza pubblica in attuazione della legge Madia, garantendo la cristallizzazione a data certa della situazione degli organici di fatto nonché l’invarianza tendenziale della spesa complessiva per la dirigenza pubblica.
In coerenza, il vincolo di indisponibilità opera retroattivamente in relazione alle vacanze di organico effettive al 15 ottobre 2015. Tale operatività è salvaguardata anche con riguardo ai contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali perfezionatisi successivamente alla data del 15 ottobre 2015 e nella fase intertemporale che precede l’entrata in vigore della legge di stabilità, dei quali è contemplata la risoluzione automatica in deroga al principio posto dall’art. 11 delle preleggi, per scelta discrezionale del legislatore.
Dal tenore letterale della norma, si ricava pertanto che non è possibile dare seguito a procedimenti di reclutamento ex art.110, c. 1, D.lgs. n. 267/2000 avviati nella fase intertemporale compresa fra il 15 ottobre 2015 e l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 a meno che la fattispecie non ricada fra le eccezioni alla clausola di indisponibilità legislativamente prescritte.
Per quanto attiene agli Enti Locali, dette eccezioni riguardano i posti già oggetto di bandi e avvisi selettivi al 15 ottobre 2015, e quelli che vanno assegnati in base a norme di legge, da valorizzare nell’ambito della programmazione di competenza dei Comuni in riferimento al fabbisogno minimo indefettibile per soddisfare la corretta erogazione dei servizi essenziali.
Tali eccezioni vanno comunque conciliate con gli altri vincoli derivanti dalle previgenti norme in materia di assunzioni e segnatamente da quelli posti dall’art.1, c. 424 della legge n. 190/2014 e dall’art. 110, c.1, TUEL nel testo novellato, ai quali le amministrazioni comunali devono comunque attenersi nel coprire, tra gli altri, anche i posti dirigenziali disponibili.
di Simonetta Fabris