I risparmi aggiuntivi derivanti da economie di spesa possono essere destinati, in quota parte, alla contrattazione integrativa e, dunque al fondo, solo con riferimento all’esercizio successivo rispetto a quello nel quale tali riduzioni siano state realizzate

Il 50% dei risparmi può essere destinato alla contrattazione. Di questa percentuale solo la metà deve avere ad oggetto l’erogazione dei premi previsti dal d.lgs n. 150/2009;

La distribuzione dell’ulteriore metà è effettuata  dall’Amministrazione, in modo discrezionale solo per quanto riguarda la determinazione della quota erogabile (nel limite massimo del 25%), tra i soli dipendenti direttamente e proficuamente coinvolti nelle specifiche iniziative individuate dai Piani di razionalizzazione della spesa.

Corte dei conti, sezione controllo per la Toscana – deliberazione n. 8 del 26 gennaio 2016Presidente Tabbita, relatore Boncompagni


A margine

Il quesito posto alla Sezione toscana concerne la corretta applicazione dell’art. 16, co. 4 e 5, del d.l. n. 98/2011 relativo alla distribuzione delle economie conseguenti all’attuazione dei piani triennali di razionalizzazione della spesa (1), ovvero:

a) se tali risorse debbano o meno essere imputate al fondo per la contrattazione integrativa dell’anno in cui vengono concretamente realizzate le attività che hanno dato luogo a dette economie (sebbene le stesse siano accertabili solamente a consuntivo nell’esercizio successivo);

b) se i beneficiari dei compensi debbano essere la generalità dei dipendenti, oppure, anche per una parte di tali risorse, i soli dipendenti che hanno concretamente lavorato al conseguimento delle economie.

La Corte sottolinea che la ratio  di questa disposizione “risiede nella voluntas legislatoris di conseguire ulteriori risparmi di spesa attraverso la riduzione dei consumi di beni e servizi all’interno delle amministrazioni pubbliche, ponendosi in essere piani di razionalizzazione finalizzati a favorire una maggiore efficienza ed economicità del ciclo della spesa pubblica”.

Ogni amministrazione ha, infatti, la facoltà di adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, dei piani triennali di razionalizzazione, di riordino e semplificazione amministrativa finalizzati al conseguimento di risparmi aggiuntivi di spesa, cui dovrà seguire l’accertamento annuale, a consuntivo, dell’effettività dei risparmi stessi. Occorre accertare poi il conseguimento degli obiettivi programmati e le conseguenti riduzioni della spesa, e la certificazione delle economie deve essere certificata dagli organi di controllo interno.

A scopo premiale è poi prevista la destinazione al fondo per la contrattazione integrativa di una quota parte dei risparmi ottenuti, da utilizzarsi annualmente.

Secondo la Corte appare sufficientemente chiaro come la norma àncori l’utilizzo di una quota parte dei risparmi attesi all’effettivo accertamento a consuntivo del raggiungimento, per ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi fissati dal piano; inoltre, anche in considerazione del fatto che il fondo per la contrattazione viene definito all’inizio dell’anno e successivamente certificato sotto il profilo della compatibilità economico-finanziaria, appare altrettanto evidente per il giudice contabile, stante il tenore normativo, che i risparmi aggiuntivi possano essere ivi destinati, in quota parte, solo con riferimento all’esercizio successivo rispetto a quello nel quale tali riduzioni vengono realizzate.

Con riferimento, poi, ai dipendenti che possono essere beneficiari dei premi derivanti dalle economie prodotte, fermo restando che, nel quantum, i risparmi possano essere destinati alla contrattazione nella misura massima del 50 per cento, e di questa percentuale, la metà, deve avere ad oggetto l’erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per la valorizzazione del merito, secondo la Corte “residua … in capo all’ente, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la valutazione circa la destinazione della seconda metà della detta misura massima del 50 per cento (pari al 25 per cento delle complessive economie), comunque nel rispetto di quanto rappresentato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2013”.

Ebbene, a parere della Sezione autonomie “Il solo ambito in cui residua la possibilità di esercitare il potere discrezionale di destinazione delle economie risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa … attiene … alla quota di risorse (corrispondente all’importo massimo del 25 per cento delle economie effettivamente realizzate) resa disponibile per la remunerazione delle prestazioni suppletive del personale in servizio direttamente e proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai suddetti Piani di ristrutturazione dei servizi e di razionalizzazione dei processi decisionali ed operativi finalizzati ad un accrescimento della produttività e dell’efficienza”.

Stefania Fabris

 

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(1) “4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (…) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. (…)


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