La durata del rapporto a temine del dipendente addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, di cui all’art. 90 del TUEL, può essere superiore a trentasei mesi.

Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche,deliberazione n. 67/2014/PAR, del 21 ottobre 2014, Pres. A. Liberati, Rel. M.Di Marco

Il quesito

Il Comune ha richiesto il parere alla Corte dei conti sulla possibilità di escludere i contratti a tempo determinato di cui all’art. 90 del TUEL (staff agli organi di governo) dal limite dei trentasei mesi previsto dalla normativa in materia di contratti a termine e di ricondurli alla durata del mandato del sindaco.

Il parere

La Corte dei conti, con il parere che si annota, sostiene che  la specialità della disciplina dell’art. 90 del TUEL rispetto alle norme che disciplinano i rapporti di lavoro a termine porta ad escludere  che al personale di staff si applichi il termine massimo dei trentasei mesi di durata del rapporto

In altri termini, per la Corte i contratti a tempo determinato del personale addetto agli uffici di staff agli organi di governo non soggiaciono al limite introdotto dall’art. 4 del D.Lgs n. 368 del 2001, applicabile per espressa previsione dell’art. 36, comma 5-ter, del D.Lgs 165 del 2001, a tutte le pubbliche amministrazioni. Ciò in considerazione della ratio che ispira la norma contenuta nell’art. 90 del TUEL che lo configura come un rapporto caratterizzato da caratteri di specialità rispetto alla disciplina generale dei rapporti a tempo determinato.

Sotto questo aspetto, la Sezione evidenzia come caratteri peculiari di questo rapporto: la natura “eminentemente fiduciaria”, la possibilità di instaurarlo intuitu personae senza “necessità di particolare procedure selettive”, la circostanza che,  ai sensi del comma 3-bis del D.L. n. 90/2014, nel caso in cui il trattamento economico sia parametrato a quello dirigenziale può prescindersi dal possesso del titolo di studio. E ancora, il fatto che il relativo trattamento accessorio può essere sostituto da un’indennità comprensiva del lavoro straordinario, del salario per la produttività e della qualità della prestazione individuale.

La valutazione 

La soluzione dei giudici contabili marchigiani sulla possibilità di durata oltre i 36 mesi dei rapporti a tempo determinato degli addetti agli uffici di staff degli organi di governo è da condividere. Nello stesso senso, si era espressa  la Funzione Pubblica con la circolare n. 3 del 2008. Come ricorda il parere della  Sezione Marche,  la finalità dell’istituto  è di assicurare agli organi di indirizzo politico – amministrativo personale posto alle loro dirette dipendenze un supporto nelle loro funzioni di indirizzo e controllo e ciò giustifica la durata del rapporto per tutto il  mandato amministrativo.

Il parere della Corte dei conti delle Marche sollecita qualche riflessione  nella parte in cui valorizza tutti gli elementi che connotano la specialità di questo istituto, fra i quali è opportuno soffermarsi, per gli elementi di novità, su quello introdotto dall’art. 11, comma 4, D.L. n. 90 del 2014 con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 90 del TUEL

Questa disposizione, in buona sostanza, traduce in una disposizione di legge la prassi molto seguita dai sindaci di avvalersi di soggetti sprovvisti di titolo di studio cui viene attributo un trattamento economico dirigenziale (art. 90, comma 3 – bis del TUEL).La soluzione legislativa si pone  in palese contrasto con l’orientamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n.252 del 30 luglio 2009, per la quale: “Il riconoscimento agli amministratori pubblici…… di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime …… dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione”. Ciò al fine di evitare  l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza (Corte Cost. sentenza n. 27 del 2008). Nel senso del necessario possesso del titolo di studio si erano registrate diverse sentenze del giudice contabile (ex plurimis, sez. giurisdizionale per la Toscana, sentenza n.622 del 21 settembre 2004, e n. sentenza n.622 del 21 settembre 2004).

Per completezza, è opportuno ricordare che per la costituzione di questi Uffici, l’art. 90 del TUEL prevede  due condizioni :

– la loro previsione nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’ente;

– la mancanza della condizione di deficitarietà strutturale dell’ente.

Per quanto attiene alla provvista di personale, la norma prevede due opzioni (c): il ricorso a personale dello stesso ente e/o a collaboratori esterni, alla condizione, in quest’ultimo caso, che l’ente non versi in condizione di deficitarietà strutturale.

L’art. 90 del TUEL 267 introduce nell’ ordinamento degli enti locali, lo stesso istituto speciale introdotto, in linea generale, dall’art. 14, comma. 2, del D.Lgs. 165/2001. Questa disposizione, a differenza del testo unico,  precisa, però, in modo più dettagliato, le tipologie di rapporto che possono essere costituite, includendovi, fra gli altri, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

avv. Giuseppe Panassidi


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