Fino al completo riassorbimento del personale della polizia provinciale, i comuni non hanno la possibilità di ricorso neppure agli incarichi dirigenziali gratuiti, tenuto conto che la legge  esclude dal divieto le sole assunzioni stagionali per la durata di cinque mesi non prorogabili.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 4-2016-PAR, del 12 gennaio 2016, Presidente Tabbita, Estensore Trisciuoglio


A margine

Il Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana chiede alla Corte dei conti se sia possibile conferire un incarico dirigenziale gratuito di comandante della polizia municipale, per la durata di un anno, a un ex dipendente pubblico, collocato a riposo; ovvero se tale assunzione, ancorché gratuita, configge con il divieto di reclutamento di personale da assegnare alla polizia municipale, previsto dall’art.5, comma 6 del d. l. n. 78-2015, convertito con l. n. 125-2015; nonché, nel caso di applicazione di tale norma, in quale ambito, regionale o nazionale, debba essere ricercata l’unità di personale di area vasta da ricollocare.

La Corte dei conti ricorda che la disposizione, contenuta nell’art. 5 succitato, quale norma speciale, ridefinisce il percorso di ricollocazione del personale addetto alla polizia provinciale, prevedendo, tra l’altro, che il personale non confermato nei ruoli degli enti di area vasta e città metropolitane per lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali o non riallocato secondo le previsioni delle leggi regionali sulle funzioni di polizia amministrativa locale, transiti nei ruoli dei comuni con le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’art.1, comma 423, della legge n. 190-2014.

Lo stesso articolo si premura di sottolineare che, fino al completo assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale, è fatto divieto agli enti di procedere all’assunzione di personale da destinare a tale funzione con “qualsivoglia tipologia contrattuale”. Unica eccezione a tale divieto sono le assunzioni di carattere stagionale, di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili.

E’ evidente, quindi, la volontà del legislatore che ha non solo confermato, ma rafforzato quanto già previsto dal comma 424 dell’art. 1 della l. n. 190-2014, escludendo per le funzioni di polizia locale la possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo determinato, tranne per il personale stagionale, fino a quando non sarà riassorbito tutto il personale in soprannumero in tale funzione; possibilità, invece, ammessa, nei limiti di legge previsti per le assunzioni a tempo determinato, per le altre funzioni amministrative (deliberazione n. 19-2015 Sezione autonomie).

Ad avviso della Sezione, la formula “qualsivoglia tipologia contrattuale” esclude la possibilità di ricorso anche agli incarichi dirigenziali gratuiti, previsti dall’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95-2012, come modificato dall’art. 6 del d.l. n. 90-2014, che rappresentano, pur sempre, una forma di reclutamento, sia pure temporaneo e gratuito.

Infine, per quanto riguarda il quesito sulla modalità di ricerca del personale di area vasta addetto alla polizia provinciale da ricollocare, se a livello regionale o nazionale, il collegio rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e ai criteri e alle procedure per la ricollocazione, anche del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale, fissati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 30/9/2015.

di Simonetta Fabris


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