Il rimborso ai revisori degli enti locali delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ricorrendone i presupposti, è sempre dovuto, ma nei limiti del 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi.

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 15 ottobre, n. 329/PA/2015, Pres. Rosa – Rel. De Rentiis


A margine

Con il parere annotato, la Sezione Lombardia conferma il  precedente parere reso da altra Sezione secondo cui il rimborso delle spese di viaggio spetta al revisore residente in altro comune purché si tratti di spese “effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. E ciò  a prescindere dal fatto che il rimborso fosse stato previsto dal regolamento di contabilità comunale o dalla deliberazione di nomina dei revisori o, comunque, fosse stato pattuito “in maniera specifica al momento del conferimento dell’incarico” (C. Conti, sez. contr. reg. Sicilia, deliberazione n. 407/2013/PAR del 23 dicembre 2013).

La Sezione Lombardia aggiunge che deve essere rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell’art. 241 Tuel, secondo cui “l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.

In sintesi, ai revisori, residenti fuori dal Comune, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute a prescindere dalla previsione regolamentare o pattizia, ma entro il tetto del 50% del compenso annuo attribuito agli stessi (1).

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(1) vedi l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005


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