La corretta interpretazione dell’art. 93, co. 7 ter e ss, del D.Lgs n. 163/2006

Corte dei conti, Sezione per le Autonomie – deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG del 2 maggio 2016 Presidente Falcucci, relatori Rosa e Albo

A margine

La Sezione per le Autonomie è chiamata alla risoluzione delle seguenti questioni di massima incentrate sull’interpretazione del (previgente) regime normativo, di cui all’articolo 93, commi 7-ter e ss, del D.Lgs n. 163/2006, in materia di incentivi per la progettazione:

D1) se sia possibile riconoscere l’incentivo in favore del RUP, anche nell’ipotesi in cui tutte le attività che la legge individua come incentivabili (sia di progettazione, sia di direzione dei lavori, sia di collaudo), siano state svolte all’esterno dell’Ente da professionisti all’uopo incaricati;

D2) se la nozione di “collaboratori” di cui all’art. 93, comma 7-ter del vecchio codice, faccia riferimento solamente ai collaboratori con professionalità tecnica, ovvero possa essere estesa anche al personale addetto alle altre attività amministrative, comunque connesse alla realizzazione dei lavori;         

D3) se gli incentivi possano essere riconosciuti ed erogati al personale indicato dal comma 7-ter anche nel caso di progettazione affidata e realizzata da soggetti esterni alla stazione appaltante.

Nel dettaglio, onde risolvere il contrasto interpretativo registratosi fra le soluzioni adottate da alcune Sezioni regionali di controllo, la Corte afferma che:

R1) “Il riconoscimento dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs n. 163/2006 in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l’intera attività di progettazione sia svolta all’interno dell’ente”.

Per la Corte, infatti, l’evoluzione normativa ha superato la vecchia impostazione in base alla quale l’erogazione dell’incentivo doveva essere strettamente collegata allo svolgimento della progettazione all’interno dell’ente, posto che la disposizione normativa in questione ha previsto che le quote del nuovo fondo incentivante, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all’amministrazione, costituiscono necessariamente economie di spesa.

Da qui la conclusione secondo cui l’attività del RUP, ove svolta tramite personale dipendente, sia incentivabile a prescindere dallo svolgimento o meno all’interno dell’amministrazione dell’intera attività di progettazione e delle restanti attività contemplate.

Le rilevanti funzioni del RUP, nell’ambito della gestione delle varie fasi procedimentali, rimangono, infatti, sostanzialmente invariate, al pari delle correlate responsabilità, anche nell’ipotesi di esternalizzazione delle altre attività previste dall’art. 93 del D.Lgs 163/2006.

Tant’è che la normativa vigente non richiede, ai fini della legittima erogazione dell’incentivo, il necessario espletamento “interno” di tutta l’attività progettuale quanto, semmai, una previsione regolamentare che ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni.

R2) “La nozione di “collaboratori” di cui al comma 7-ter dell’art. 93 del D.Lgs n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità – di norma tecniche – all’uopo individuate in sede di costituzione dell’apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell’opera a regola d’arte e nei termini preventivati.”

In proposito, la Corte osserva che, in considerazione dell’eterogeneità delle funzioni del RUP, i collaboratori di questi possono essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento del singolo ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.

L’accezione di “collaboratore” non può infatti essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale (tecnico od amministrativo) posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere.

Compete quindi alla regolamentazione interna la corretta delimitazione della portata definitoria del termine “collaboratori”, evitando tra l’altro di ampliare in modo sproporzionato, in sede di corresponsione dell’incentivo, la platea dei beneficiari.

R.3) “Gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata.” 

Sul punto la Corte ribadisce che l’erogazione dell’incentivo non presuppone il necessario espletamento all’interno dell’amministrazione dell’intera attività di progettazione, sempre che le figure professionali destinatarie degli incentivi siano solo quelle elencate dal legislatore e le quote relative ai segmenti di attività svolte da professionisti esterni siano devolute in economia.

Ogni ente deve quindi provvedere, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla norma, alla prudente definizione dei criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, della complessità delle opere e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi preventivati.

In questa prospettiva, l’incentivo al personale dipendente va graduato in modo proporzionale, logico, congruo e ragionevole, e, comunque, in maniera tale da consentire, nel caso in cui alcune prestazioni siano state affidate a professionisti esterni, una partecipazione percentualmente contenuta delle altre figure professionali interne.

 

Stefania Fabris


Stampa articolo