Sussiste la giurisdizione contabile nelle azioni di responsabilità per danni cagionati da organi o da dipendenti dell’ANAS SPA, in quanto le caratteristiche specifiche di questa società sono tali da far ritenere che il suo patrimonio abbia conservato i connotati pubblicistici.

Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 9 luglio 2914, n. 1559Pres. ff Luigi Rovelli, Rel. Renato Rodorf.

Il caso

La questione che la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere riguarda  se l”ANAS SPA ha natura privatistica, ragione per cui la Corte dei conti è priva di giurisdizione quando si tratti di far valere la responsabilità di amministratori o dipendenti per danni cagionati al suo patrimonio, come sostenuto dal ricorrente; oppure, se, pur nella veste formale di società azionaria assunta a partire dal 2002, ha sostanzialmente conservato i connotati di un ente di diritto pubblico, per un insieme di peculiarità legali.

La sentenza

La Suprema Corte, con la sentenza che si annota, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte di conti nel giudizio di responsabilità instaurato nei confronti degli organi e dei funzionari dell’ANAS,  per una serie di circostanze che portano ad escludere che l’Anas medesima possa essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, avendo essa conservato, nonostante l‘adozione del modello organizzativo corrispondente a quello di una società azionaria,  connotati essenziali di un ente pubblico per il concorso di alcune peculiarità legali, quali :

a) la costituzione  per atto normativo e non, come è naturale in società di diritto privato, in forza di un un atto negoziale, ancorchè posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza della capacità di agire iure privatorum che ad essa compete;

b) l’approvazione delle modifiche stautarie con decreto ministeriale;

c) la determinazione del capitale sociale con decreto ministeriale;

d) l’esclusione per legge della possibilià della coesistenza di un capitale privato, oltre a quello del MEF;

e) l’attribuzione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali;

f) l’esercizio di una serie di funzioni di natura pubblica inerenti alle strade statali, ivi compresi poteri autoritativi;

g) sottoposizione della società  al controllo  della Corte dei conti con le modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12;

h) patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato;

i) rapporto di lavoro del personale dipendente  disciplinato da disposizioni proprie dei rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici, anche dopo la trasformazione  in società.

Peculiarità legali tutte che, secondo la Cassazione, sono indice della natura sostanzialmente pubblicistica dell’ente ancorchè qualificato dalla stessa legge  come società per azioni con uno statuto, per il resto, effettivamente modellato secondo lo schema usuale ad una tale forma societaria.

Commento

La Cassazione aggiunge quindi un’altra fattispecie al già nutrito numero di casi in cui si è pronunciata nel senso di ritenere sussistere la giurisdizione contabile nelle azioni di responsabilità per danni cagionati da organi o da dipendenti di società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ferma restando la competenza del giudice ordinario in ipotesi di danno arrecato al patrimonio sociale, avuto riguardo alla natura di ente privato della società ed all’autonomia giuridica e patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico”.

La stessa Suprema Corte riassume, in sintesi, i casi idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti già affrontati in precedenti pronunce:

– danno arrecato al socio pubblico direttamente, e non quindi quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società (Sez. un. n. 26806/2009);

– comportamento di colpevole mancato esercizio dei  diritti di socio o loro esercizio con modalità  tali da pregiudicare il valore della partecipazione (Sez. un. n. 26806/2009);

– natura speciale dello statuto legale di talune società partecipate da enti pubblici, quali Rai Radio televisione italiana s.p.a  (Sez. un n. 27092/2009) ed Enav s.p.a. (Sez. un. 5032/2010);

–  società in house, ossia società costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, che esplichino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e che siano assoggettate a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (Sez. un. 26283/2013).

avv. Giuseppe Panassidi


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