Le spese per il collocamento di un minore in una comunità terapeutica disposto dal Tribunale per i minorenni sono a carico della famiglia di appartenenza, anche se devono essere anticipate dal Comune.

Questa regola  può essere derogata nella sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette.

Corte dei conti, Sez. controllo per la Regione Molise, deliberazione 11 gennaio 2016, n. 2/2015/PARPres. Di Virgilio, Rel. Verrico.


Il quesito

Un sindaco chiede alla Corte a chi competa assumere le spese per il ricovero di un minore in una comunità terapeutica disposto con decreto del Tribunale per i minorenni.

Il parere

La risposta dei Giudici contabili è tranciate: la spesa compete alla famiglia ai sensi dell’art. 25 R.D.L. n.1404/1934. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (sez. I, sent. 22678/2010) questa regola non potrebbe essere derogata neppure dal Tribunale per i minorenni.

Il Comune, salvo il caso della grave indigenza della famiglia, non può assumere tali oneri oneri a titolo di competenza in materia di assistenza ex artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 616/1977. La riforma del 1977, infatti, non ha qualificato la “beneficenza pubblica” come servizio gratuito, se non nei casi in cui il beneficiario (o la sua famiglia) non sia in grado di contribuire, in tutto o in parte, alla spesa.

Il Comune, in base al principio di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost), è tenuto, però, ad anticipare la   spesa rivalendosi nei confronti degli obbligati.

 


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