Sulle difficoltà di esportare al fenomeno provinciale la disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011

Corte dei conti, sezione controllo per il Molise, deliberazione n. 36 del 17 febbraio 2016Presidente f.f. D Virgilio , relatore Verrico

A margine

Una “nuova” provincia domanda di sapere se l’obbligo di redigere la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall’art. 11, D.L. n. 16/2014,  si riferisca al mandato del consiglio provinciale oppure a quello del presidente, stante la diversa durata temporale dei due organi, rispettivamente, di due e di quattro anni.

Com’è noto questa relazione, da corredare della certificazione dei revisori e da pubblicare sul sito istituzionale utilizzando appositi schemi, costituisce, per gli enti locali, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e un momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui fotografare, tra l’altro, la reale situazione finanziaria dell’amministrazione.

A parere della Corte, ai fini del computo del termine per provvedere, occorre tenere in considerazione, in caso di scadenza ordinaria della consiliatura, la data di scadenza del mandato, individuabile solo definendone inizio e durata.

Formalmente, dunque, per le amministrazioni comunali, il mandato decorre, per ciascun consiglio, dalla data delle elezioni e dura in carica per un periodo di cinque anni (ex artt.38, comma 1 e 51, comma 1, TUEL).

Dubbi interprativi si rilevano, invece, con riguardo alle nuove province, posto che, nel nuovo assetto ordinamentale, presidente e consiglio non vengono eletti direttamente dal popolo, ma dai sindaci e dai consiglieri dei comuni del territorio.

Ed è proprio questa forma di intermediazione da parte degli organi comunali a non rendere scontata l’esigenza di rendere effettivo un sindacato diffuso, da parte della collettività amministrata, sull’operato delle nuove province.

In senso contrario, tuttavia, depone la tesi secondo cui anche questi Enti, nel rispetto del principio di accountability, non possono sfuggire al controllo della collettività la quale, alla scadenza del mandato, deve essere posta a conoscenza dell’attività da loro svolta.

Constatato quindi un vuoto normativo in materia e ravvisata la necessità di un intervento legislativo urgente, con auspicabile introduzione di autonomi obblighi di redazione e sottoscrizione per ognuno dei due neoistituiti organi provinciali, la sezione molisana sottopone alla valutazione del Presidente l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima:

“se, ai fini del computo del termine per redigere la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, si debba fare riferimento alla scadenza del mandato del consiglio provinciale ovvero alla scadenza del mandato del presidente, stante la diversa durata temporale dei due organi elettivi alla luce del nuovo ordinamento delle province di cui alla legge di riforma n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), fissata in particolare rispettivamente in due anni (art. 1, comma 68) e in quattro anni (art. 1, comma 59)”.

Stefania Fabris


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