La Corte dei conti, sezione giurisdzionale per la Lombardia, ha condannato un dipendente pubblico, al risarcimento del danno erariale per avere svolto incarichi extra-istituzionali, senza la prescritta autorizzazione da parte dell’amministrazione.
La sezione ha fatto presente che il principio su cui fonda tale assunto risiede nella esclusività del rapporto di lavoro pubblico, caratterizzato, a differenza di quello privato, dal regime delle incompatibilità applicato a tutti i dipendenti pubblici compreso il personale in part-time superiore al 50% della prestazione lavoristica.
Tuttavia, in base al regime vigente, codificato dall’art. 53 del d.lgs 165/2001, il divieto non è così assoluto, in quanto sono previste delle eccezioni riconducibili ad attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività denominate dai giudici “liberalizzate” ovvero esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali.
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 54 del 16 aprile 2014 – Presidente Galtieri, relatore Tenore