Ai sensi del cit. art. 82 comma 1 TUEL, non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità di funzione di amministratore locale nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico amministrativo a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale.
Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, deliberazione 18 febbraio 2020 n. 8, Presidente Cabras, Relatore Marcia
A margine
Premessa la disciplina di cui all’art. 82 TUEL, secondo cui l’indennità di funzione è dimezzata per gli amministratori – lavoratori dipendenti – che non richiedano il collocamento in aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell’incarico pubblico, un CAL chiede alla Corte dei conti se:
- è corretta la corresponsione in misura intera dell’indennità di carica in favore di un amministratore, dipendente assunto a tempo determinato presso una P.A., che abbia ricevuto il diniego alla richiesta di fruizione di aspettativa per mandato elettorale;
- al componente di Giunta (amministratore), insegnante precario ovvero con contratto a tempo determinato, sia possibile riconoscere l’indennità di carica intera nei periodi di costanza del rapporto di lavoro, stante la ratio dell’art. 82 comma 1 e la previsione dell’art. 60 comma 8 TUEL e stante quanto disposto dal CCNL comparto scuola per i docenti precari. A tal proposito viene citata la circolare del Ministero dell’Interno (n. 15900/TU/00/82 del 15/12/2009), secondo cui l’indennità andrebbe corrisposta intera essendo preclusa in capo al lavoratore precario la possibilità di richiedere l’aspettativa ai sensi dell’art. 60 comma 8 TUEL.
La deliberazione – La Corte premette che i quesiti sottoposti attengono alla materia del TUEL, Capo IV “Status degli amministratori locali”, in cui si disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali (art. 77 TUEL).
In particolare, l’art. 81 – (“Aspettative”) prevede che gli amministratori di enti locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato.
L’art. 82, comma 1, stabilisce che l’indennità di funzione è dimezzata per gli amministratori, già lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto l’aspettativa (art. 82 comma 1 – Indennità).
Ciò premesso, la risposta ai quesiti, per il Giudice contabile, va enucleata dal quadro normativo discendente dal TUEL rispetto al quale recedono fonti di carattere regolamentare o contrattuale, mettendo in coerente relazione le due fattispecie che in concreto possono presentarsi.
La citata normativa ammette lo svolgimento di incarico di amministratore sia a tempo pieno sia a tempo parziale (da parte di chi non si avvalga del regime dell’aspettativa) e commisura in conseguenza l’indennità di funzione, ancorandola all’effettivo impegno temporale impiegato.
Il quesito proposto attiene alla misura dell’indennità (piena o dimezzata) da riconoscere all’amministratore già lavoratore a termine, trovandosi lo stesso oggettivamente impedito a svolgere l’incarico a tempo pieno o in forma esclusiva.
Il quadro normativo all’esame dispone chiaramente che la corresponsione dell’indennità di funzione deve essere dimezzata nei confronti dell’amministratore che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In altri termini il diritto all’indennità in misura piena non può che conseguire ad un incarico svolto a tempo pieno da parte dell’amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale.
In ragione di quanto sin qui esposto, ai sensi del cit. art. 82 comma 1 TUEL, non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale.
Una diversa soluzione si appaleserebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 82 comma 1 TUEL, qualora si corrispondesse l’intera indennità a chi non svolga in forma piena/esclusiva l’incarico di amministratore pubblico, determinando una evidente distorsione logico-giuridica.
Tale ultima soluzione comporterebbe, inoltre, un ulteriore effetto distorsivo consistente in una ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, esponendo ad un improprio esborso di pubbliche risorse e, ulteriormente, concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale.
Ove si consideri, concludendo, che l’amministratore/lavoratore a termine conserva il diritto a percepire sia il proprio intero trattamento stipendiale, sia l’indennità nella misura dimezzata, non si individua alcuna compromissione del diritto al mantenimento.