Corte dei conti, sezionale regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 61 del 30 luglio 2015, Presidente Granelli, Estensore Benigni

Il quesito

In ragione di un “rapporto deficitario tra personale in servizio e pratiche in corso” un comune domanda alla Corte dei conti se sia possibile conferire l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico comunale (UTC), ai sensi dell’art. 7, c. 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mediante un contratto di lavoro autonomo di consulenza.

La deliberazione

Per rispondere al quesito, la Corte dei conti richiama il primo parere già formulato al comune istante sulla medesima questione per cui il Collegio ha rilevato l’impossibilità di procedere con lo strumento della consulenza continuativa, stante l’ordinarietà dei compiti amministrativi riservati all’ufficio tecnico “non richiedendosi per lo svolgimento di tali compiti alcuna preparazione altamente qualificata diversa da quella richiesta dalla legge ai fini delle assunzioni di personale mediante le procedure concorsuali finalizzate”, e suggerendo di ricorrere alle forme di lavoro c.d. “flessibili” (assunzioni a tempo determinato e contratti di collaborazione ordinaria), ai sensi dell’art. 92 TUEL.

Il comune, nella nuova richiesta di parere, precisa di non potere ricorrere alle citate forme contrattuali in quanto non rispetterebbe i limiti previsti in materia di contenimento di spesa di personale a tempo determinato, tornando a chiedere, in considerazione dell’assoluta impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne, se sia possibile provvedere all’esternalizzazione del servizio.

Allo scopo l’ente locale richiama i principi contenuti nella sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 826 del 2015 in base a cui è legittimo l’incarico, conferito da un comune ad un avvocato libero professionista, di patrocinare e assistere in giudizio il comune per tutti i nuovi giudizi, in attesa dell’espletamento del concorso per la nomina del Dirigente del settore affari legali, pur in presenza di un avvocato comunale, riconoscendo la necessità di una professionalità altamente qualificata.

La Corte ritiene il citato principio non applicabile al caso di specie affermando che, se non è possibile sostenere che la difesa e rappresentanza in giudizio di tutte le nuove cause che coinvolgono un comune presupponga conoscenze e nozioni possedute ordinariamente dagli impiegati pubblici, in quanto spesso richiedenti particolari abilitazioni al patrocinio (ad esempio l’iscrizione all’albo dei Cassazionisti), si può invece ritenere che le funzioni di responsabile di un ufficio tecnico comunale siano ordinarie e pertanto non conferibili all’esterno.

La Sezione ribadisce quindi la soluzione al problema già prospettata al comune nel primo parere, ovvero la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dall’art. 30 (convenzioni) e dall’art. 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) del TUEL.

Entrambi gli istituti consentirebbero infatti di affrontare una spesa sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta per un’assunzione a tempo determinato.

di Simonetta Fabris


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