La Sezione Autonomie torna ad esprimersi sull’art. 1, co. 424, della legge di stabilità sulla ricollocazione del personale degli enti di area vasta.

Corte dei conti, sezione Autonomie, deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20 luglio 2015, Presidente Falcucci – relatori Provvidera e Ferore

 


Il quesito

Il quesito è volto a chiarire se, per un comune che intenda procedere, nell’anno 2015, ad una nuova assunzione, utilizzando il budget relativo all’anno 2014 (nella percentuale del 60% della spesa riferita al personale cessato nell’anno 2013), trovino applicazione le limitazioni previste dall’art. 1, commi 424 e 425, della l. n. 190/2014 in relazione alla ricollocazione del personale delle provincie e delle città metropolitane.


 

La deliberazione

La sezione Autonomie, nel richiamare le premesse metodologiche già utilizzate per la deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG, ribadisce che la pronuncia in argomento mira a risolvere le difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse al contenuto dispositivo dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014, relativo ai nuovi e specifici limiti imposti, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali.

Sul punto, la Corte ricorda che con l’art. 1, comma 424 della legge di stabilità 2015 è stata introdotta una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016 di quella generale; eventuali assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni, sono colpite da nullità di diritto.

Il fine della predetta disciplina è quello di dare la priorità alla specifica e temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta. Una volta completata tale ricollocazione, così come prevede la stessa norma con la formula “salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”, sarà possibile la riespansione della disciplina ordinaria.

Nel merito della questione, la Corte rammenta che il legislatore è recentemente intervenuto con l’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, disponendo che: “All’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole “nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti: “è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

Tale novella legislativa, integrando il quadro interpretativo già fornito dalla circolare ministeriale n. 1/2015, autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Da qui la conclusione secondo cui “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”.

Stefania Fabris


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