1. La disposizione di cui al comma 420, lettera g) della legge di stabilità 2015 è di conseguire un risparmio di spesa pubblica, ragione per cui non vi sarebbe motivo di includere nel divieto anche le spese per studi e consulenze finanziati con fondi di provenienza comunitaria, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite con deliberazione n. 7/CONTR/2011, così da consentire alla Provincia di affidare, nel rispetto dei presupposti di legge, incarichi a soggetti esterni nell’ambito di progetti già approvati dall’Unione Europea.

Corte dei conti, sez regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 18 – 30 marzo 2015, n. 137/2015/PAR, Pres. S. Rosa, Rel. P. Bertozzi

2. La lettera g) dell’art.1, comma 420, della legge di stabilità per il 2015, introduce per gli incarichi professionali esterni un regime ben più rigoroso, rispetto a quello previsto dalla lett. b dello stesso comma per le spese di pubblicità e rappresentanza, regime in grado di precluderne l’affidamento, anche nei casi in cui non vi sarebbero spese a carico dell’ente.

Corte dei conti, sez regionale di controllo per l’Emilia – Romagna, deliberazione 10 aprile 2015, n. 64/2015/PAR, Pres. A. De Salvo, Rel. R.Patumi


Il quesito

Il contenuto del quesito che ha originato i discordanti pareri delle due Sezioni regionali è lo stesso e può essere così sintetizzato: se le province, in base al regime vincolistico previsto dal comma 420 dell’art. 1 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), possono o meno conferire incarichi esterni di studio o consulenza «eterofinanziati», ossia senza oneri per il bilancio provinciale.

I pareri

Risponde in senso favorevole al quesito, la Sezione di controllo per la Lombardia. la Sezione base la sua tesi su un doppio ordine di motivazioni. Il primo giuridico e l’altro di merito. Sostiene, innanzitutto, che i divieti introdotti per le province dalla legge di stabilità per il 2015 appaiono preordinati non tanto al riordino di questi enti quanto piuttosto a conseguire risparmi di spesa nella dimensione del coordinamento della finanza pubblica, come sembrerebbe confermare la stessa circolare della Funzione pubblica n. 1/2015. Questa circolare, infatti, collega la previsione del comma 420 alla misura del comma 418 che dispone per le province e per le città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente. La stessa circolare, aggiunge la Sezione, mentre estende il divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile anche al caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea, ritenendo che per i progetti connessi a tali fondi possa utilizzarsi il personale già in servizio, non ripropone la medesima precisazione per il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.
Questa diversa soluzione della circolare si spiega, per i giudici contabili della Lombardia con la circostanza che il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all’amministrazione si giustifica per la realizzazione di progetti comunitari che richiedono spesso competenze specialistiche estranee alle ordinarie mansioni del personale interno impiegato.

Di avviso opposto la Sezione di controllo per l’Emilia – Romagna, secondo cui esiste per le Province un divieto assoluto di attribuire incarichi di studio e consulenza, a prescindere dalle modalità di finanziamento della spesa. Mentre uscirebbero dal divieto le spese di pubblicità o di rappresentanza finanziati con risorse di soggetti privati o pubblici, a condizione che la spesa sia del tutto neutra per il bilancio provinciale. La Sezione basa l’interpretazione restrittiva su un dato letterale: la lett. g) del comma 420 non pone, diversamente dalla precedente lett. b) della stessa disposizione, un mero divieto di sostenere le relative spese, ma, più radicalmente, preclude l’attribuzione di detti incarichi.
E a conforto della tesi esposta ricorda quanto stabilito dal citato comma 420 per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle province, per i quali il legislatore ha posto, come nel caso delle consulenze, il divieto di costituire rapporti di lavoro sia a tempo determinato, che indeterminato, nonché l’utilizzo dell’istituto del comando.

Annotazioni a margine

Le due Sezioni, in buona sostanza, forniscono un lettura completamente diversa della stessa disposizione, con la conseguenza di generare, con ogni probabilità, due comportamenti differenti da parte delle due province che hanno posto lo stesso quesito. Ed è curioso che le  Sezioni, pur giungendo a soluzioni opposte, utilizzino ambedue a sostegno delle loro tesi, lo steso raffronto con il divieto contenuto nella stessa disposizione  e concernente la costituzione di rapporti di lavoro.

Come accade tutte le volte in cui si ci imbatte nella qualità della produzione legislativa nostrana, anche in questa occasione viene in mente l’insegnamento di Cesare Beccaria «Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle” (1764, Cesare Beccaria).

Dall’incertezza della funzioni consultiva della Corte dei conti ad un’unica certezza: il fallimento della riforma Delrio  delle province, aggravato da un’attuazione contraddittoria, confusa e vergognosamente lenta del progetto di riorganizzazione delle funzioni provinciali.

Un’attenta lettura del comma 420 della legge 190 del 2014 porta però a ritenere che la soluzione più rigorosa della Sezione Emilia sia quella più aderente al dato normativo e più corretta, almeno fino al prossimo parere di altra Sezione regionale o delle Sezioni riunite della stessa Corte in funzione di “nomofilachia interna”.

Giuseppe Panassidi


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