Risponde del danno derivante da indebita percezione della retribuzione il dipendente pubblico che si assenta sistematicamente per malattia nel corso della settimana lavorativa e tiene nel fine settimana un comportamento del tutto incompatibile
con il suo stato patologico, dovendosi ritenere che le assenze suddette, sebbene certificate dal medico curante, siano ingiustificate e illegittime, perché frutto di una erronea valutazione medico legale.
Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sentenza 27 novembre 2012, n. 557. Pres. Pezzella, Est. Briguori.
Commento: Nella fattispecie sottoposta a giudizio la Sezione Toscana condanna una dipendente di una Provincia che si era assentata dal servizio per un lungo periodo facendo pervenire sistematicamente certificazioni mediche che attestavano uno stato di malattia durante la settimana con ripetuta interruzione della relativa certificazione medica nei giorni del sabato e della domenica. La medesima dipendente risultava inoltre aver partecipato a numerose gare di agility dog [1] proprio durante i fine settimana in relazione ai quali si interrompevano le certificazioni.
Nell’ambito di tale contesto i giudici contabili ritengono che la condizione fisica della dipendente assenteista, correlata ad una presunta gravità del quadro patologico – certificato dalle assenze settimanali – risultava obiettivamente inconciliabile con le attività che la dipendente svolgeva nel week end.
Secondo la Sezione regionale le gare di agility dog non solo richiedevano idoneità fisica della dipendente ma anche un allenamento del cane e della medesima nel corso della settimana proprio quando la stessa risultava malata.
Il Collegio giudicante ha inoltre ritenuto che nulla fosse contestabile al medico non risultando provato il fatto che costui avesse certificato falsamente le malattie, essendo viceversa verosimile che lo stesso potesse essere stato indotto in errore dalla paziente, trattandosi di malessere psicosomatico che si prestava agevolmente a simulazioni.
Va osservato che, sotto il profilo penalistico, la Procura delle Repubblica competente aveva aperto un fascicolo sulla fattispecie; il procedimento penale peraltro si era concluso con una richiesta di archiviazione in ordine alle ipotesi di reati di cui agli artt. 479 e 640 c.p., sulla base della considerazione secondo la quale i certificati medici prodotti all’ente locale non riguardavano i giorni di partecipazione alle gare canine.
I giudici contabili toscani, prescindendo dunque dall’esito della definizione del procedimento penale, hanno condannato la dipendente al pagamento delle retribuzioni indebitamente percepite per l’intero periodo di assenza per malattia.
Sezione_giurisdizionale_Toscana_557_2012
A cura di Adriano Gribaudo*
* Magistrato della Corte dei conti
[1] L’agility dog è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli che il cane deve effettuare accompagnato dal padrone che deve comunicare al cane i comandi necessari per completare il percorso nel minore tempo possibile e possibilmente senza penalità.