La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, chiamata ad esprimere il proprio orientamento sull’applicazione dell’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo l’entrata in vigore della riforma sulla nuova contabilità armonizzata e della legge di stabilità 2016 che ha abrogato il patto di stabilità interno, chiarisce che Regioni ed Enti locali devono continuare a rispettare i vincoli di:

1. riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013;

2. contenimento della spesa di personale rispetto al parametro fisso costituito dalla spesa media sostenuta nel suddetto triennio 2011-2013.

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 4 maggio 2016, n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, Pres. M. Falcucci, Relatori A. Corsetti e S. Petrucci


A margine

I giudici contabili, con il parere che si annota, escludono, infatti, che la sopravvenuta normativa abbia tacitamente abrogato le norme in questione. La circostanza che, in sede di legge di stabilità 2016, il legislatore abbia ritenuto di confermare “le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale”, senza introdurre alcuna esplicita esclusione o eccezione, non può che avvalorare la tesi della piena cogenza della normativa contenuta nel comma 557.

Per quanto riguarda, invece, le discrasie segnalate dalle Sezioni regionali remittenti e dovute all’entrata in vigore del d.lgs 118/2011, secondo la magistratura contabile: “potranno essere superate solamente attraverso un intervento espresso del legislatore“.

Ma vediamo, in modo più approfondito, il ragionamento elaborato dalla Corte dei conti.

L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, da ultimo modificato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede espressamente che: “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

Il successivo comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis dell’art. 3 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

La Sezione delle autonomie, confermando l’orientamento già espresso dalla Sezioni riunite, con la deliberazione n. 27/2011, ritiene che:

per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, come risultante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che sia necessario fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici, per l’esigenza di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale“.

La Corte, poi, esclude che, nel calcolo dell’incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente, gli enti possano “sterilizzare” quest’ultima qualora abbiano sostenuto nel triennio 2011-2013 spese una tantum. In particolare, i giudici affermano che: “in mancanza di norme espresse che consentano di operare sul denominatore del rapporto neutralizzando talune voci di spesa. Si fa riferimento, in particolare, alle prospettate ipotesi di riduzione della spesa corrente in misura maggiore alla contrazione della spesa di personale (Veneto: esternalizzazione del servizio rifiuti; Lombardia, n. 82/2016/QMIG: affidamento all’esterno del servizio idrico prima gestito in economia, Lombardia, n. 97/2016/QMIG: affidamento a terzi di una farmacia comunale; Lombardia, n. 101/2016/QMIG: affidamento del servizio di refezione scolastica)“.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in conclusione, pronuncia i seguenti principi di diritto:

1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.

2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.

3 Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.

4. Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.

5 L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.

 


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