La partecipazione in enti pubblici previsti dalla legge può essere modificata solo con legge.

Corte dei conti, sezione di controllo per la regione siciliana, deliberazione n. 90 del 19 maggio 2016, Presidente Graffeo, Relatore Brancato

A margine

Un comune chiede alla Corte dei conti un parere in merito all’interpretazione dell’art.1, c. 611, della legge n. 190/2014 che prevede l’avvio, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali e da altre amministrazioni.

 Il comune, in particolare, chiede di sapere se l’Ente Parco Minerario di Floristella – Grottacalda (ente pubblico istituito con legge regionale, partecipato dai comuni e dalla provincia e disciplinato da apposito statuto) è da annoverarsi tra gli enti partecipati da ricomprendere nel piano di razionalizzazione delle società partecipate.

La Corte dei conti ricorda che la normativa citata si inserisce in un percorso volto ad arginare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti da perdite, talora reiterate e spesso consistenti, di molte società partecipate, con l’obiettivo di realizzare un contenimento delle partecipazioni esistenti al fine di ottenere significativi risparmi di spesa.

L’obbligo di dismissione in parola è stato esteso anche alle partecipazioni a quelle società che, pur essendo coerenti in qualche modo con i fini istituzionali, non possono considerarsi indispensabili al perseguimento degli interessi generali propri di ciascun ente locale restando ovviamente escluse da ogni possibilità di valutazione del criterio “dell’indispensabilità della partecipazione” tutte quelle forme di gestione di servizi pubblici essenziali, quali per esempio, quelli relativi agli Ambiti Territoriali Ottimali, per i quali la stessa gestione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Analoga esclusione va riservata alla partecipazione agli Enti Parco in quanto enti pubblici con finalità istituzionali predeterminate dalla legge istitutiva e non derivanti dall’autonomia negoziale dell’Ente locale. Qualsiasi modificazione dell’assetto partecipativo, pertanto, deve essere adottato nelle stesse forme e modalità previste per la costituzione dell’Ente pubblico ovvero con legge regionale e le disposizioni contenute nel c. 611 della legge n. 190/2014 non possono trovare diretta applicazione, fermo restando la possibilità per i comuni partecipanti  di adottare misure organizzative dirette alla riduzione della spesa, sulla base dei principi di economicità, efficienza e di efficacia.

Simonetta Fabris


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