Nell’ambito dei “collaboratori”  cui è possibile erogare gli incentivi previsti dai commi 7-bis e 7-ter, dell’art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, può farsi rientrare solo il personale del ruolo tecnico assegnato all’ufficio competente alla realizzazione dell’intervento e quello di supporto al RUP nelle attività amministrative.

L’incentivo è dovuto per gli interventi di manutenzione straordinaria, ma non per quelli di manutenzione ordinaria

Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Marche, deliberazione n. 141 del 17 dicembre 2014, Presidente Liberati – Relatore Di Marco

Il quesito

Con riferimento ai soggetti legittimati a percepire gli incentivi di cui agli art. 7bis e 7ter del Codice dei contratti, la richiesta di parere comprende tre distinte questioni, ovvero:

1) se tra i “collaboratori” del responsabile del procedimento, degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, possano rientrare i dipendenti che prestano, nell’ambito della struttura competente alla realizzazione dell’opera/lavoro, attività amministrativa e/o contabile strettamente collegata ai lavori;

2) se tra i “collaboratori” destinatari delle risorse del fondo possano inoltre rientrare il personale tecnico e amministrativo, assegnato alla struttura competente alla realizzazione dell’opera/lavoro, addetto ai procedimenti di esproprio delle aree sulle quali verranno realizzate le opere/i lavori; il personale tecnico, assegnato alla struttura competente alla realizzazione dell’opera/lavoro, addetto alle attività relative agli accatastamenti e ai frazionamenti delle aree sulle quali verranno realizzate le opere/i lavori e il responsabile della procedura di gara e i suoi collaboratori;

3) se tra le attività escluse dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l’innovazione rientrino, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, anche quelli di manutenzione straordinaria.

Il parere

Il giudice contabile ricorda che, nell’ambito dei “collaboratori” beneficiari degli incentivi previsti dai commi 7-bis e 7-ter, dell’art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, può farsi rientrare solo il personale del ruolo tecnico che di volta in volta partecipa alla redazione dei vari elaborati progettuali o al compimento di specifiche attività (direzione lavori e relativa contabilità), con esclusione, pertanto, dei dipendenti privi di tale profilo che curano le attività amministrative collaterali, quali, ad esempio, quelle di esproprio o di accatastamento.

Tuttavia, costoro possono farsi rientrare nel novero dei “collaboratori” aventi titolo a percepire tali emolumenti accessori qualora appartenenti all’Ufficio di supporto del Rup e lo coadiuvino nelle attività amministrative afferenti alla progettazione, giacché il Rup pur essendo un professionista del ruolo tecnico, ha prerogative gestionali quali, ad esempio, l’indizione di conferenze di servizi o la proposizione di accordi transattivi.

In merito, infine, alle attività remunerabili con l’incentivo, la Corte rammenta che l’interpretazione formatasi sulla precedente formulazione dell’art. 92 cit. aveva già escluso dalle stesse gli interventi di manutenzione ordinaria, facendo salve le sole manutenzioni straordinarie (cfr. Sezione controllo Toscana n. 15/PAR/2013), le quali sarebbero pertanto riconducibili (o comunque assimilabili) alla realizzazione di opere pubbliche al compimento delle quali la norma subordina l’erogazione dell’incentivo.

Sugli incentivi per la progettazione interna, leggi anche l’articolo di Giuseppe Panassidi.


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