La trasformazione del rapporto di lavoro part time a tempo pieno si considera nuova assunzione sottoposta ai vincoli assunzionali salvo che il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione-10-ottobre-2016-n-279, presidente Astegiano, relatore Molinaro

A margine

Un comune chiede alla Corte dei conti se sia possibile trasformare due contratti a tempo parziale in due contratti full-time “nell’attesa che i dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta siano ricollocati, e sempre nel rispetto della possibilità di assunzione (75% della spesa dei cessati nel 2015 secondo le previsioni del c. 1-bis dell’art. 16 del del D.l. n. 113/2016) e del limite della spesa del personale”.

Secondo la Corte, per rispondere al quesito, è dirimente conoscere se il dipendente attualmente in servizio a tempo parziale sia stato originariamente assunto a tempo pieno o con contratto part-time. Ciò alla luce del consolidato orientamento secondo cui la trasformazione di un rapporto di lavoro sorto a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) si considera una nuova assunzione, sottoposta, come tale, ai vincoli assunzionali previsti dalla legge salvo che il rapporto sia originariamente nato a tempo pieno.

Infatti, l’art. 3, c. 101, della Legge n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (Cfr. sez-controllo-Emilia-Romagna-8-2012-PAR; sez-controllo-Lombardia-51-2012-PAR).

Invece, nell’eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell’orario di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione, avendo il lavoratore diritto alla riespansione dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL e dalla sussistenza del posto in organico. Infatti l’art. 4, c. 14, del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 14 settembre 2000, dispone che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”.

La citata previsione della contrattazione collettiva trova riscontro anche nell’art. 6, c. 4, del D.l. n. 79/1997, ai sensi del quale: ”i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze” (sez-controllo-Lombardia-298-2015-PAR; sez-controllo-Lombardia-251-2014-PAR).

Pertanto la sezione precisa che, in tale ultima evenienza, la richiesta del dipendente di ripristinare l’originario rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire anche in soprannumero alla scadenza del biennio oppure, prima della scadenza del biennio, sempre che vi sia la disponibilità del posto in organico.

di Simonetta Fabris

 


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