Ai sensi del TUEL, gli atti di amministrazione e gestione del personale sono attribuiti ai dirigenti mentre i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, tra cui il sindaco.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 183 del 18 luglio 2016, Presidente Del Castillo, Relatore Greco

A margine

Nella vicenda, un dipendente della polizia municipale viene assegnato alle funzioni di messo notificatore e privato delle altre con restituzione dell’arma di servizio. A seguito di suo ricorso, il Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro, con sentenza n. 138 del 16 ottobre 2013, condanna il comune al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 28.062,00 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento e mobbing oltre alle spese di lite e alle spese di CTU.

La procura della Corte dei conti attiva pertanto un giudizio di responsabilità contro il sindaco e il dirigente-comandante del comune che avrebbero determinato il predetto demansionamento chiedendo il ristoro di quanto erogato dal comune (€ 43.314,33).

A propria difesa, il comandante afferma che manca la prova di una sua responsabilità, essendosi limitato a dare seguito alle disposizioni del sindaco. Sostiene inoltre che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’attribuzione della qualifica di messo notificatore costituisse una grave dequalificazione, in quanto in passato tale funzione era stata stabilmente svolta anche da altri agenti di polizia municipale.

Il sindaco afferma di aver solo sottoscritto il decreto di attribuzione della qualifica di messo ed emanato una direttiva per le modalità di espletamento del servizio. Peraltro, la condanna per presunto demansionamento (in quanto la sentenza non sarebbe passata in giudicato) non troverebbe fondamento nell’attribuzione della funzione di messo notificatore bensì nelle modalità di svolgimento di tale servizio che sarebbero state individuate dal dirigente di settore/comandante.

Diversamente argomentando la difesa del dirigente evidenzia come gli atti posti in essere sarebbero diretta conseguenza dell’attribuzione della qualifica di messo notificatore disposta dal sindaco.

Dall’esame degli atti risulta però che il sindaco si è limitato ad individuare, su proposta del dirigente, quattro unità del corpo di polizia municipale da destinare alla sostituzione di un messo notificatore trasferito ma che nei fatti, però, i quattro incaricati, fra cui il comandante, non avrebbero svolto la funzione di messo nelle medesime condizioni.

Ciò premesso, il Collegio non ritiene che l’operato del sindaco sia assimilabile a quello del comandante della polizia municipale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 gli atti di amministrazione e gestione del personale sono infatti attribuiti ai dirigenti mentre, ex primo comma, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, nella specie il sindaco.

In effetti il sindaco si è limitato ad attribuire la qualifica di “messo di notificazione” a più soggetti proprio perché a rotazione potessero provvedere alla sostituzione del dipendente non più in organico. Contemporaneamente, ha espressamente indicato “personale di volta in volta assegnato a questo tipo di incombenza” con ciò intendendosi un coinvolgimento part-time di più dipendenti.

Ciò determina l’assenza di responsabilità del sindaco al quale non possono essere addossate le conseguenze della situazione che è stata gestita operativamente dal comandante della polizia municipale.

Il comandante ha, infatti, da una parte ha utilizzato il solo ricorrente nelle mansioni “suppletive” e non ha posto in essere la rotazione possibile e, dall’altra, ha avuto un insieme di comportamenti quali l’esclusione dal lavoro straordinario in occasione delle elezioni amministrative, la mancata consegna della scheda di valutazione, il rifiuto delle ferie etc., che integrano una gestione amministrativa del dipendente improntata ad un grado di colpa censurabile.

Per le considerazioni di cui sopra la Sezione assolve il sindaco e condanna il comandante al pagamento della somma omnicomprensiva di euro 30.000,00 a favore del comune.

di Simonetta Fabris


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