La noncuranza dei dipendenti nell’espletamento dei compiti di ufficio è fonte di responsabilità erariale per i danni economici causati all’ente.
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza-n-302-del-8-novembre-2016, Presidente Maggi, Relatore Pozzato
A margine
Nella vicenda, alcuni dirigenti e funzionari di un comune omettono di procedere alla riscossione di quanto dovuto all’ente dai costruttori beneficiari di permessi di costruire, non applicando le sanzioni pecuniarie per il ritardato versamento e/o non escutendo le relative polizze fideiussorie per morosità, con ciò determinando la prescrizione e l’inesigibilità del credito del comune per un totale € 364.528,50.
La procura contabile chiede quindi la condanna dei suddetti dipendenti al pagamento della somma rideterminata di € 98.760,33 a favore dell’ente locale mentre gli imputati, a loro discolpa, richiamano varie carenze organizzative della struttura amministrativa comunale accusandosi l’un l’altro.
Nel merito, la Corte dei conti esclude l’addebito risarcitorio in solido, mancando la dimostrazione di un articolato disegno doloso. Secondo il giudice contabile, infatti, i convenuti, dando prova di disinvolta noncuranza e di scarsa attitudine a ricoprire un pubblico ufficio, hanno, ciascuno per il settore di competenza, colposamente trascurato le attività propedeutiche alla riscossione degli oneri concessori dovuti all’ente locale.
Pertanto il collegio ripartisce il danno erariale cagionato tra i dipendenti comunali in ragione della responsabilità ravvisata nel causarlo.
In particolare viene evidenziato il ruolo del dirigente che, a fronte di varie rimostranze del personale non disposto a prestare correttamente la propria attività lavorativa, ha dichiarato di “volersi disinteressare del settore edilizia privata e urbanistica” mancando di esercitare qualsiasi funzione propulsiva.
Il coordinatore dell’ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti relativi agli oneri concessori e atti fideiussori ha parimenti dimostrato assoluto disinteresse nella verifica delle attività degli impiegati sottoposti, agevolandone il massimo lassismo.
Infine, i due funzionari, con diffuse rimostranze a ordini di servizio riguardanti carichi di lavoro a loro dire eccessivamente impegnativi e non adeguatamente remunerati con il trattamento economico accessorio (straordinario), hanno consapevolmente rallentato le attività istituzionali dell’ufficio di appartenenza, determinando causalmente i mancati recuperi monetari da parte dell’amministrazione comunale.
Pertanto la Sezione condanna i 4 imputati, ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934, al pagamento del danno erariale di complessivi € 98.760,33 nei seguenti termini: per € 39.504,13 al dirigente preposto; per € 29.628,10 al coordinatore d’ufficio,; per € 14.814,05, cadauno, ai 2 funzionari.
di Simonetta Fabris