Per gli uffici di staff del Sindaco e degli organi politici del Comune la provvista del personale può avvenire sulla base di una disciplina di carattere eccezionale, derogatoria delle regole generali, segnatamente del principio 

della “concorsualità” dell’accesso ai pubblici uffici, posta dall’art. 90 D.Lgs. n. 267/2000, norma di stretta interpretazione.

In relazione al personale di staff l’ente locale deve applicare tutte le altre norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego in particolare in ordine ai requisiti di inquadramento e dei correlati titoli di studio richiesti dalla contrattazione collettiva, sicché non è consentito inquadrare collaboratori privi del diploma di laurea nella categoria D di cui ai C.C.N.L. del Comparto.

Corte dei conti, Sez. giur. Umbria, sentenza 31 dicembre 2012, n. 140. Pres. Est. Avoli.

Commento – La sezione Umbra afferma che la provvista del personale degli uffici di staff del Sindaco e degli organi politici del Comune può avvenire in forza di un regime di carattere eccezionale, fortemente derogatorio di principi fondamentali dell’ordinamento, segnatamente quello della “concorsualità” dell’accesso ai pubblici uffici e che la predetta disposizione derogatoria (art. 90 D.Lgs. n. 267/2000) deve qualificarsi assolutamente eccezionale e come tale di stretta interpretazione. Secondo i giudici contabili, quindi, le deroghe previste per gli uffici sindacali di staff debbono essere prescritte positivamente e non sono possibili estensioni di sorta, sicché non è ammissibile alcun  ampliamento della sfera della discrezionalità oltre quanto espressamente consentito dalla citata norma di cui all’art. 90 del T.U.E.L.

Secondo la sezione, nell’ambito degli uffici di staff sindacale, la norma ammette come unica deroga il superamento del principio concorsuale per l’accesso agli uffici pubblici, sicché l’amministrazione deve rispettare tutte le altre norme che disciplinano il pubblico impiego ivi comprese quelle contrattuali attinenti al possesso della laurea per il personale inquadrato nella categoria D.

Non è conseguentemente possibile che il Sindaco decida discrezionalmente la qualifica da attribuire al personale di staff, anche se in contrasto con le prescrizioni contrattuali.

In applicazione di tali principi la Sezione umbra ha condannato al risarcimento del danno erariale i dirigenti comunali che inquadrarono nella categoria D3 (ex VIII qualifica funzionale) un collaboratore esterno del Sindaco privo di laurea.

Sezione_giurisdizionale_Umbria_140_2012

A cura di Adriano Gribaudo*

* Magistrato della Corte dei conti


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