IN POCHE PAROLE …

Il principio di alterità è garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali nell’ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche.

Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto.

Corte dei conti, Sez. giurisd. per l’Emilia Romagna, sentenza n. 101 del 6 novembre 2023 – Pres. f.f. Nenna, rel. Giordano

A margine

Il caso – La vicenda trae origine dalla declaratoria di irregolarità del conto giudiziale depositato da un economo comunale in ragione della coincidenza della figura dell’agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario.

La Procura regionale contesta la violazione del principio di alterità tra controllante e controllato, e, evidenziata la necessità della parifica del conto, ne richiede l’acquisizione a cura del Segretario comunale o, in alternativa, del Sindaco.

Il Comune sottolinea che, all’epoca dei fatti, all’interno del servizio finanziario prestavano servizio solamente due unità di personale di categoria C, di cui una unità neoassunta e una che non aveva mai svolto mansioni di carattere contabile.

Da questo sarebbe dipesa la scelta di investire il responsabile del servizio finanziario anche della qualifica di agente contabile.

Il cumulo di funzioni sarebbe in ogni caso venuto meno nel 2023 in recepimento delle contestazioni della stessa Corte.

La sentenza

La Sezione evidenzia che “il principio di alterità è garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche.

Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, che possa scrutinare, con quella serenità che si accompagna all’indipendenza, l’operato dell’agente contabile.

Se così non fosse, sarebbe precluso all’Amministrazione comunale di vagliare ed eventualmente contestare le risultanze del conto giudiziale (Sez. Sicilia, sent. n. 846/2019)”.

L’omessa osservanza del principio di alterità comporta pertanto l’inidoneità della parificazione del conto.

Per consolidato orientamento della Corte, il “visto” sul conto giudiziale non può invero essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato” (Sez. Piemonte, sent. n. 10/2018).

“L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente” (Sez. Veneto, sent. n. 174/2022).

Conclusioni

Il difetto di idonea parificazione porta la Corte a dichiarare il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti per il prosieguo dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 149, co.1, d.lgs. n. 174/2016, ai fini della valutazione della regolarità del conto giudiziale.

Stefania Fabris


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