L’articolo 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 sulla gratuità degli incarichi degli amministratori si riferisce a tutte le formule associative tra enti locali, disciplinate e non disciplinate dal TUEL, ivi compresi i consorzi economico imprenditoriali.

Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2016 –  presidente Pischedda, relatore Baldi


A margine

La richiesta di parere attiene all’erogabilità di eventuali compensi al Consiglio di amministrazione di un Consorzio tra enti locali, avente natura obbligatoria per la gestione d’ambito del servizio di raccolta rifiuti e svolgente attività di rilevanza economico imprenditoriale.

Il quesito riguarda, in particolare, l’estensione o meno, a questo tipo di Ente, dell’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale “Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”.

Soccorre in materia la soluzione interpretativa offerta dalla Sezione autonomie con deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, secondo la quale “i Consorzi costituiti per l’esercizio di una o più funzioni appartengono, insieme alle Unioni, al novero delle forme di collaborazione intercomunale di carattere strutturale che danno vita ad una soggettività giuridica ed in quanto tale destinatari di un’unica disciplina. (…) tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi”, da cui discente la gratuità delle funzioni esercitate dagli amministratori di un consorzio intercomunale costituito per l’esercizio di servizi pubblici.

Sulla base del tenore letterale dell’articolo 2, comma 2, del TUEL, a mente del quale le norme dello stesso TUEL non si applicano “ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale”, il Comune istante si interroga sulla riferibilità di tale conclusione anche ai consorzi esercenti attività di carattere economico imprenditoriale.

A parere del giudice piemontese, fermo restando l’obiettivo perseguito della riduzione della spesa per il funzionamento degli organismi associativi degli enti locali, la pronuncia della sezione per le autonomie non consente in alcun modo di distinguere tra le diverse tipologie di consorzi.

In sostanza, la gratuità dell’amministrazione dei consorzi di servizi, siano essi economici o meno, costituisce una precisa scelta del legislatore da cui non vi è possibilità di discostarsi, restando irrilevante la circostanza che tali consorzi siano forme di gestione obbligatoria di servizi imprenditoriali.

Stefania Fabris

 

 


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