I compensi per prestazioni professionali devono trovare copertura in bilancio già dal momento del conferimento, in base ad una stima del relativo costo, in modo da evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

La carenza iniziale nella stima del costo della prestazione espone l’ente al rischio della formazione di oneri a carico del bilancio privi della necessaria copertura, in contrasto con i canoni della sana gestione finanziaria.

 Se, per non adeguata  stima, i compensi maturati dal legale eccedono l’impegno originariamente assunto, l’alternativa è il riconoscimento del debito, il consiglio dell’ente riconosce l’utilità della prestazioneo, o, in mancanza, l’imputazione diretta del rapporto medesimo all’amministratore, funzionario odipendente che abbiano consentito l’acquisizione della prestazione in assenza dell’impegno e della necessaria copertura.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 29 novembre 2016, 375/2016/PAR, Pres. Diana Calaciura Traina – Rel. Francesca Dimita.


A margine

La sezione di controllo per il Veneto, con il parere annotato, riconferma la corretta procedura contabile da seguire nel caso in cui emerga un debito per parcelle professionali emesse da legali a conclusione di un giudizio, in misura superiore al quantum a suo tempo impegnato al momento del conferimento dell’incarico. In sintesi, per la legititma assunzione degli impegni di spesa per incarichi legali, l’ente locale deve stipulare , innanzitutto, un’apposita convenzione con il professionista in modo da determinare il costo di massima della prestazione, come previsto dall’art. 9, del D.L. n. 1/2012, che ha abrogato le tariffe professionali prevedendo che “Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale“.

La relativa spesa, in base al principio contabile 4.2. allegato al d.lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione contable deve essere assunta, in deroga al principio dellacompetenza potenziata, nell’esercizio in cui il contratto con il legale è sottoscritto. Sempre al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio, l’impegno deve essere verificato ogni anno con l’obbligatoria richiesta al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato assunto l’impegno originario.

 Con il parere annotato, la Sezione Veneto esprime l’avviso che la mancata applicazione  delle suddette regole comporta senz’altro la violazione dei canoni della sana gestione finanziaria, ma non può essere assunta a motivo del diniego di liquidare al legale i compensi maturati in eccdenza dell’’impegno assunto. Per il riconoscimento della spesa eccedente l’impegno, l’Ente dovrà operare con la procedura del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio (art. 194  Tuel n. 267/2000).

), con la conseguenza che, in carenza dei presupposti «degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza»  si configurerà l’ipotesi di non riconoscibilità del rapporto obbligatorio, con imputazione diretta del rapporto stesso in capo all’amministratore, funzionario o dipendente che abbiano consentito l’acquisizione della prestazione senza la necessaria copertura economica come previsto dall’art. 191, co 4, del Tuel n. 267/2000.

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