Le spese per un incarico di studio e consulenza finalizzato all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale non sono assoggettabili ai limiti imposti dal dl 101/2013 in quanto strettamente e imprescindibilmente connesse alla definizione e gestione della gara unica per ambiti territoriali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere 17 gennaio 2014, n. 23Presidente Mastropasqua, relatore D’Auria         

Il quesito

Un comune lombardo chiede se la spesa per un incarico di studio e di consulenza finalizzato alla predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e alla successiva gestione della gara stessa, vada assoggettata ai limiti stabiliti dall’art. 1, co.5, del decreto legge n. 101/2013.

Il parere

La sezione lombarda analizza la questione soffermandosi su due aspetti essenziali:

a) il presupposto che giustifica il conferimento di tali incarichi e

b) la riconducibilità delle relative spese ai limiti imposti, da ultimo, col decreto legge n. 101/2013.

Relativamente al primo punto, ferma restando la specificità delle prestazioni di cui si discute, la Corte ribadisce che l’amministrazione può ricorrere ad incarichi ad hoc nei soli casi in cui non disponga, al suo interno, di soggetti dotati delle necessarie professionalità e competenze per l’espletamento delle attività richieste (art. 7, co. 6, D.Lgs n. 165/2001).

Pertanto tale incarico sarà conferibile a un soggetto esterno solo dopo aver verificato di non disporre di uffici o strutture in grado di effettuare la valutazione preliminare degli impianti, di predisporre gli atti della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e di gestire la gara stessa.

In merito al secondo punto, il parere appare particolarmente significativo perché recante un primo orientamento della Corte sulla natura delle spese per incarichi connessi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi di cui all’art. 14, co. 1, D.Lgs n. 164/2000.

Secondo la Corte tali spese non rientrano nei limiti di cui al decreto legge n. 101 in quanto strettamente e imprescindibilmente collegate alla definizione e gestione della gara, con la precisazione che l’incarico dovrà riguardare le attività non già gravanti sul gestore uscente per espressa previsione normativa.

La sezione si esprime utilmente anche sulla rappresentazione contabile delle somme anticipate dal comune quale stazione appaltante e successivamente a questo rimborsate dal gestore aggiudicatario a copertura degli oneri della gara: tali somme debbono essere registrate in un capitolo di spesa ad hoc, diverso dal capitolo “servizi per conto terzi”, con un’opportuna specificazione delle modalità e dei tempi del “rimborso” al comune da parte del gestore aggiudicatario.      

Le conclusioni

La sezione ricorda che il dl 101/2013, all’articolo, 1, co. 5, impone a tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione dei nuovi limiti, per gli  anni 2014 e 2015, per quanto riguarda le spese per incarichi di studio e di consulenza, conferiti sia a soggetti esterni che a pubblici dipendenti.

Si tratta di incarichi volti ad approfondire tematiche di interesse dell’amministrazione, o meglio di prestazioni di cui il singolo ente, nell’esercizio della propria discrezionalità, decide di avvalersi per il conseguimento delle rispettive finalità.

Scopo della norma è quello di operare un consistente contenimento di tali spese, la cui entità ha raggiunto, nel corso degli anni, dimensioni esorbitanti rispetto alle effettive esigenze delle amministrazioni.

La Corte esamina quindi il contenuto dell’incarico in parola, al fine di chiarire se i relativi oneri siano determinati da servizi o adempimenti cui l’ente è tenuto per legge (cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 6/CONTR/05).

Nel caso di specie, fra le spese che il comune si propone di sostenere, quale stazione appaltante dell’Atem per la gara unica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, figurano quelle per la valutazione preliminare degli impianti, oltre a quelle connesse alla gestione della gara.

Si tratta, quindi, di spese funzionalmente connesse alla procedura di gara, sia nella fase preliminare al suo svolgimento, che in quella successiva di gestione della procedura ad evidenza pubblica.

Il comune potrà conferire un incarico per la predisposizione degli atti di gara e la successiva gestione della gara stessa ad un soggetto esterno solo dopo aver verificato di non disporre all’interno delle proprie strutture di soggetti dotati delle necessarie professionalità e competenze, in grado di svolgere le attività richieste, comprensive, tra l’altro, delle operazioni di valutazione preliminare degli impianti (pertanto, nel doveroso rispetto delle prescrizioni generali di cui all’art. 7, co. 6, D.Lgs n. 165/2001).

La sezione si esprime quindi sulla riconducibilità o meno di tali spese ai limiti di cui al decreto legge n. 101/2013, rilevando anzitutto che le stesse vengono anticipate dalla stazione appaltante, per essere poi a questa rimborsate dall’aggiudicatario-gestore attraverso apposito corrispettivo una tantum ex art. 8, co. 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

Secondo la Corte, tali spese non rientrano nei limiti di cui al decreto legge n. 101 in quanto, come detto, strettamente e imprescindibilmente connesse alla definizione e gestione della gara che il legislatore impone per l’attività di distribuzione del gas naturale (art. 14, co. 1, D.Lgs n. 164/2000).

L’incarico dovrà tuttavia riguardare le sole attività che non ricadono già sul gestore uscente, mentre la spesa da sostenere per lo stesso dovrà ovviamente rispettare i generali canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

Peraltro nello stabilire il quantum del corrispettivo che il gestore dovrà versare all’amministrazione, il comune/stazione appaltante dovrà comunque attenersi ai criteri fissati dall’ Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione 407/2012/R/gas.

Del resto, la verifica di ragionevolezza e proporzionalità delle spese che il comune si propone di sostenere per la definizione e gestione della gara è funzionale ad evitare che vengano caricati sul gestore oneri ulteriori ed eccedenti a quelli strettamente necessari. In caso contrario, potrebbe verificarsi una traslazione degli oneri sostenuti dal gestore sui consumatori, quali utenti tenuti al pagamento del prezzo per il servizio.

Stefania Fabris


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