La quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività svolta nell’anno. Pertanto la ripartizione della quantificazione tra più segretari succedutisi nel corso dello stesso anno dovrà fare riferimento ai periodi di rispettiva partecipazione all’attività rogante.

Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione 13 luglio 2015, n. 52, Presidente F. Petronio, Relatore M.P. Marcia

Il quesito

Il sindaco di un comune sardo chiede, per il tramite del consiglio delle autonomie locali, il parere della Corte dei conti in ordine alla ripartizione dell’introito annuale dei cc.dd. “diritti di rogito” nel caso in cui, durante lo stesso anno, si siano succeduti presso l’Ufficio di Segreteria comunale due segretari (il secondo in veste di supplente a scavalco) e il primo di essi risulti eventualmente avere già raggiunto il limite del quinto del suo stipendio in godimento di cui all’art. 10, c. 2-bis, del D.L. n. 90-2014, convertito in legge n. 114-2014.
Più specificamente, il comune chiede di sapere se è legittimo denegare al secondo segretario supplente ogni riparto (pur non raggiungendo quest’ultimo il limite di cui sopra) sul presupposto che il quinto dello stipendio in godimento non costituirebbe un limite soggettivo ma oggettivo per l’ente.

La deliberazione

La Corte dei conti ricorda che la nuova disciplina ex art. 10, D.L. n. 90-2014, abrogando l’art. 41, c. 4, della legge n. 312-1980 (che prevedeva l’obbligo di attribuire al segretario rogante una quota del provento spettante all’ente, a titolo di diritti di segreteria, pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento) consente oggi l’attribuzione dei diritti di segreteria limitatamente agli enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e ai soli segretari comunali che non rivestono qualifica dirigenziale, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento al fine di incrementare le entrate disponibili per le amministrazioni locali.

Tale finalità è confermata anche dalla modifica apportata dallo stesso D.L. all’art. 30, c. 2, della legge n. 734-1973, secondo cui il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito ora integralmente al comune o alla provincia (mentre in precedenza era devoluto all’ente locale solo per il 90% e per il restante 10% al Ministero dell’Interno).

Con la delibera n. 21 del 24 giugno 2015, la Sezione Autonomie ha chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, precisando che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico dell’ente.

In merito al quesito la Corte precisa che la quota dei proventi già riconosciuta ai segretari ai sensi dell’abrogato art. 41, c. 4, l. n. 312-1980, era stata univocamente intesa come importo massimo teorico annuale consentito a carico del bilancio dell’ente, indipendentemente dal numero dei soggetti beneficiari, cioè delle diverse vicende sostitutorie intervenute nello svolgimento dell’attività rogante (v. sez. controllo Toscana n. 170-2013).
Negli stessi termini la circolare del Ministero Economia e Finanze n. 0042171 del 7 aprile 2008 ha chiarito che “l’amministrazione deve sapere fin dall’inizio dell’esercizio quale potrà essere l’onere finanziario da sopportare per compensare l’esercizio dell’attività di rogito e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico plafond di riferimento, indipendentemente dal numero dei soggetti che si succedono nell’attività medesima”.
In ordine, poi alle concrete modalità di corresponsione dei diritti di rogito, era stato individuato il metodo dell’accantonamento delle risorse disponibili e della proporzionale liquidazione a consuntivo, a seconda della misura di partecipazione all’attività rogatoria da parte di ciascun beneficiario.

Ciò posto, il limite massimo annuale a tale onere, complessivamente non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, va inteso indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute.
Pertanto, in sede applicativa, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività svolta nell’anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai periodi di rispettiva partecipazione all’attività rogante (v. anche sez. controllo Lazio n. 21-2015).

di Simonetta Fabris

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Su questo tema si vedano anche gli articoli di questa rivista di Giuseppe Panassidi e Stefania Fabris.


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