Nel caso di collocazione ex art. 90 del TUEL di un soggetto già dipendente del Comune, il dipendente deve continuare nell’ambito del rapporto di lavoro in corso e non può essere collocato in aspettativa senza assegni per poi essere riassunto presso lo staff del sindaco con contratto a tempo determinato.

Riconoscere allo stesso dipendente l’emolumento sostitutivo delle voci di retribuzioni accessorie previsto soltanto per il personale assunto dall’esterno con contratto di lavoro a tempo determinato costituisce un danno ingiusto per il Comune.

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello,sentenza 21 marzo 2020, n. 79, Presidente Canale, Relatore Maneggio

A margine

La Procura della Corte dei conti appella la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 82/2018 che respinge la domanda con cui è chiesta la condanna di un sindaco per avere proceduto al conferimento di alcuni incarichi ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 in violazione delle condizioni e degli scopi previsti dalla norma.

In particolare, la Procura contesta l’assunzione nello staff del sindaco di un soggetto già dipendente del Comune ritenendo che la norma citata e il Regolamento dell’ente dovevano essere interpretati nel senso che la possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto a tempo determinato riguardi i dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne dispone l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione. Inoltre, la possibilità di corresponsione dell’emolumento sostitutivo riguarda soltanto il personale assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 90.

Da tale violazione sarebbe pertanto derivato un pregiudizio economico correlato all’indennità aggiuntiva riconosciuta, ignorata dalla Sezione territoriale.

La sentenza

La Corte evidenzia che il dipendente era stato assunto dal Comune, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2000 ed assegnato al settore Gabinetto del Sindaco con mansioni relative al Cerimoniale.

Con successivi decreti sindacali si disponeva di assumerlo, a tempo determinato, con l’incarico di coordinatore della segreteria del sindaco e cerimoniere, ai sensi del Regolamento di Organizzazione, con collocamento in aspettativa secondo quanto previsto dal comma 1 art. 90 del T.U. d.lgs. n. 267/2000.

Per tali incarichi il soggetto ha percepito l’emolumento sostitutivo delle voci accessorie previste dal comma 3 dell’art. 90 del TUEL.

Ciò premesso, da una attenta lettura dell’art. 90 del TUEL e dell’art. 9 bis del regolamento comunale, si evince chiaramente che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato riguarda solo il personale esterno.

E’, altresì, chiaro, che il riferimento delle citate norme alla possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è da riferire ai dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne dispone l’assunzione temporanea presso l’Ufficio di diretta collaborazione.

Da tutto ciò ne deriva che, come correttamente osservato dalla Procura, anche volendo procedere ad una collocazione ex art. 90 del TUEL, non poteva che continuarsi nell’ambito del rapporto in corso, essendo il collaboratore del sindaco già dipendente del comune.

Conseguentemente lo stesso non poteva essere collocato in aspettativa senza assegni per essere poi riassunto presso lo staff del sindaco con contratto a tempo determinato.

Pertanto, l’emolumento sostitutivo delle voci di retribuzioni accessorie previsto soltanto per il personale assunto dall’esterno, con contratto di lavoro a tempo determinato, è stato concesso sine titulo e costituisce un danno ingiusto per il Comune.

Tale danno erariale è derivato direttamente dalla condotta del Sindaco che con suoi decreti ha conferito l’incarico ex art. 90 TUEL in assenza dei presupposti attribuendo al dipendente l’emolumento unico di cui al comma 3 del predetto art. 90.

Trattandosi di atto assunto direttamente ed autonomamente dal sindaco di sua esclusiva iniziativa e nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative di sindaco ex art. 90 TUEL, mancano i presupposti per l’applicazione della “esimente politica” di cui all’art. 1, comma 1-ter, legge 20/1994, non venendo in rilievo “atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” che siano stati solo “approvati” dall’organo politico così come invece ritenuto dal Collegio di primo grado.

La condotta causativa del pregiudizio è da ritenere gravemente colposa, trattandosi della violazione di norme prescrittive delle condizioni alle quali potevano essere conferiti gli incarichi in questione del tutto chiare.

Pertanto la Corte afferma la responsabilità del Sindaco per avere attribuito l’emolumento unico di cui al comma 3 dell’art. 90 del TUEL, in assenza dei suoi presupposti.

In ordine al quantum, tenuto conto dei compensi accessori che l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere al dipendente, il Collegio ritiene di potere far uso del potere riduttivo dell’addebito e di determinare nella cifra di euro 15.000,00, più accessori, l’importo del danno erariale da risarcire al quale condannare il sindaco.

 


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