Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, recante le “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (vedi news in questa Rivista) .

L’art. 1 del decreto, datato 17 marzo, registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2020 e pubblicato il 27 aprile, stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni a far data del 20 aprile.

Va ricordato che il D.L. 34/2019, attribuiva al decreto ministeriale fonte normativa di “natura non regolamentare”, con il compito di determinare i valori soglia assunzionali e la data di decorrenza“.  Qualche perplessità sorge ora sulla efficacia retroattiva fissata con decreto, in vigenza di un regime giuridico ordinario che attribuisce alla pubblicazione della “legge” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la fondamentale funzione di conoscibilità delle nuove norme ai fini della loro entrata in vigore. La questione assume particolare rilevanza per quei comuni che abbiano concluso delle procedure concorsuali precedenti, stipulando dei contratti di lavoro nel periodo dal 20 al 27 aprile.

Come noto, il provvedimento è stato condiviso dalla Conferenza Stato – Città, con l’impegno da parte delle amministrazioni centrali competenti di redigere una circolare ministeriale interpretativa che ne dovrà dettare gli indirizzi in ordine alle modalità applicative.

In attesa che venga diramata la predetta nota ministeriale, si possono, tuttavia, indicare alcune regole che le amministrazioni dovranno rispettare nell’immediatezza, prima di poter procedere a una nuova assunzione.

Ad avviso di chi scrive, peraltro, appare pacifica l’applicazione dei nuovi parametri soglia anche alle procedure concorsuali già avviate ma non ancora concluse, in quanto vincolo di finanza pubblica.  

I presupposti procedimentali per le assunzioni – Quanto ai restanti limiti, che possono essere definiti di natura procedurale, essi sono stati riassunti con esemplare chiarezza dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti, tra cui  quella veneta[ Sezione regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 548,  20/12/2018], la quale ha evidenziato il percorso virtuoso che deve precedere ogni assunzione. Percorso che qui si richiama anche quale check list di supporto per gli operatori degli EE.LL., siano essi responsabili del servizio personale, ovvero organo di revisione economico finanziario deputato ad esprimere il previsto parere sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sugli atti di programmazione economica finanziaria.

Sinteticamente la Corti dei Conti ha indicato le seguenti attività propedeutiche:

  • adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale;
  • comunicazione del predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (attuale art. 6 ter, comma 5 del d.lgs 165/2001);
  • dichiarazione annuale da parte dell’ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall’articolo 16 della legge 183/2011);
  • approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246“;
  • adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
  • obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come aggiunto dall’art. 27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014);
  • verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (art 34, comma 6 d.lgs. 165/2001);
  • utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 95/2012 e dell’art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13 D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di “…eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione).
  • verifica sulla sussistenza dell’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, il quale prevede al secondo periodo che “In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”;
  • rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l’invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n. 196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;
  • trasmissione delle informazioni richieste da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012 (art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016);
  • invio sulla piattaforma «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il 31 marzo – o comunque entro il 30 maggio – della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto (nel caso di rispetto del termine 30 maggio la sanzione è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi, cioè fino al 31 marzo dell’anno successivo); (art. 1, comma 470, Legge n. 232/2016);
  • conseguimento di almeno il 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali nell’esercizio: nell’anno successivo a quello di inadempienza è prevista la sanzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato); (art. 1, comma 466 e 475, Legge n. 232/2016);[1]
  • assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 19 TUEL).

In questa sede, si deve soggiungere un cenno al ruolo preminente attribuito al Piano Triennale del fabbisogno del personale, quale strumento essenziale programmatico, “finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze sulla base del principio dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche”[2] e che necessariamente dovrà essere modificato in relazione al mutato contesto normativo.

Oscar Gibillini – dottore commercialista e revisore contabile


[1] La lettura del vincolo deve essere più propriamente ricondotto alle disposizioni sancite dall’art. 1, comma 466 della  LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.

[2] Cfr. anche Corte dei Conti , Sezione regionale di controllo  per  le Marche, deliberazione  6/3/2019, n.11


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